Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25807 - pubb. 01/09/2021

Come si atteggia la violazione di legge nell’impugnazione del piano di riparto

Tribunale Firenze, 09 Giugno 2021. Pres. Pompei. Est. Soscia.


Fallimento – Riparto – Impugnazione – Ambito di intervento del giudice



La configurazione data dalla riforma al rimedio previsto dall'art. 36 L.F. è quello di mezzo di impugnativa, finalizzato a censurare atti normalmente regolati da norme di azione (ovvero da disposizioni prefiguranti le modalità di esercizio di un potere), e in relazione alle quali la posizione soggettiva dei controinteressati si configura di mero interesse.

Tuttavia il legislatore in alcune ipotesi – come quella dell'art. 110 L.F. – ha previsto il rimedio in esame per la regolamentazione di posizioni giuridiche diverse, come quelle di diritto soggettivo, che evidentemente possono emergere in sede di distribuzione, e che spesso esigono un sindacato in fatto e in diritto; per tali motivi è preferibile un'interpretazione della norma che veda la locuzione "violazione di legge" come riferita all'intero insieme degli atti compiuti dal curatore, compresi gli atti regolati dal complesso delle norme regolatrici della sua attività, sottraendosi al controllo giudiziale solo le azioni dell'amministrazione fallimentare configurabili quali scelte di opportunità fondate sull'esperienza e solla gestione pratica del procedimento di liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


N. 4681/2021 r.g.a.c.

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE V COLLEGIO FALLIMENTARE

Composto dai sig.ri magistrati:

Dott.ssa Patrizia Pompei Presidente

Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Giudice

Dott. Cristian Soscia Giudice rel.

sul reclamo ex art. 26 L.F. proposto da BANCA avverso il provvedimento del G.D. del fallimento del 23.3.2021, comunicato l'8.4.2021 ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso depositato il 19.4.2021 in PCT nel registro SIECIC, successivamente iscritto a ruolo nel registro SICID in data 22.4.2021, Banca * . quale cessionaria dei crediti nei confronti del fallimento originariamente in testa a ha proposto reclamo ex art. 26 L.F. avverso il provvedimento del G.D. che ha respinto il reclamo ex art. 36 L.F. proposto dall'odierna ricorrente avverso il secondo progetto di riparto parziale depositato dal curatore del fallimento dott. La curatela non si è costituita nonostante regolare notificazione degli atti introduttivi a mezzo PEC. All'udienza del 9.6.2021 sono comparsi avanti al Tribunale in composizione collegiale la reclamante, che ha insistito nel ricorso, e il curatore; all'esito il collegio si è riservato per la decisione.

2. Il reclamo è ammissibile, essendo tale rimedio il mezzo specifico previsto dall'art. 26 L.F. per l'impugnazione dei provvedimenti resi dal G.D. Nel caso di specie trattasi di reclamo avverso provvedimento che il G.D. ha emesso ai sensi degli artt. 110 e 36 L.F., e che ha rigettato il reclamo proposto dalla banca odierna ricorrente contro il progetto di ripartizione parziale depositato dal curatore nel fallimento

3. Il reclamo è altresì fondato. Appare opportuna una sintetica ricognizione dei fatti come emergenti dagli atti processuali. Banca *, nella sua qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da risulta insinuata al passivo del fallimento per € 10.904.794,28 in privilegio ipotecario e per € 1.838.215,38 in chirografo. L'unico bene immobile acquisito all'attivo è rappresentato da un compendio immobiliare gravato dall'ipoteca in favore dell'odierna reclamante. Detto immobile, stimato inizialmente in € 6.000.000,00, risulta ancora invenduto dopo nove esperimenti d'asta, di cui l'ultimo tenutosi al prezzo base di € 744.000,00, con offerta minima di € 558.000,00 In corso di procedura è già stato disposto un primo riparto parziale delle somme disponibili che ha consentito il pagamento dei professionisti nella misura del 100%. A seguito di un cospicuo rimborso di un credito IVA, il curatore ha predisposto un secondo piano di riparto parziale, osservando che: > il privilegio residuo è costituito unicamente da un creditore ipotecario ammesso per quasi 11 mil. di euro; detta prelazione grava sul terreno edificabile che è stato posto in vendita per la nona asta senza incanto per il 17 dicembre p.v., al prezzo base di € 744.000,00 e offerta minima di € 558.000,00; > è fondatamente presumibile che gran parte di quel credito non venga soddisfatto in via ipotecaria con la cessione del bene, ma venga degradato in chirografo per incapienza.

Premesso quanto sopra, il curatore, dato atto delle "enormi differenze in gioco, ovvero un credito ipotecario di € 10.904.794,28 a fronte di una offerta minima di €558.000,00" ha ritenuto predisporre un riparto con le seguenti caratteristiche: • pagamento a favore dei creditori chirografari di una percentuale del 12,5%; degradazione in chirografo del 50% del credito ipotecario per € 5.452.397,14; accantonamento di una analoga quota del riparto calcolato sul residuo 50%, a copertura del worst case, ovvero di nessun incasso dalla vendita dell'area edificabile e quindi nessun pagamento a favore del credito ipotecario, ma degradazione dell'intero credito in chirografo. Pertanto, calcolato l'accantonamento di legge (20% delle somme da ripartire), il curatore ha ritenuto poter distribuire la somma di € 1.592.876,21 nei seguenti termini:

omissis

Banca * ha proposto reclamo ex art. 36 L.F. avverso il piano di riparto, evidenziando come l'accantonamento del riparto del 12,5% a valere sulla quota del 50% di credito ipotecario lederebbe le proprie ragioni, ben potendo anche tale somma essere distribuita sin da subito, quale acconto sul maggior riparto in favore dell'esponente all'esito della vendita del compendio immobiliare; ciò in quanto, l'importo accantonato costituiva la copertura per l'ipotesi del worst case "ovvero di nessun incasso dalla vendita dell'area edificabile e quindi nessun pagamento a favore del creditore ipotecario, ma degradazione dell'intero credito in chirografo". Secondo la reclamante mancherebbe a priori la cautela invocata dal curatore per giustificare l'accantonamento, in quanto detta somma sarebbe spettata comunque a Banca * né, in futuro, sarebbe stato ipotizzabile distribuire alla banca una somma minore in ragione di maggiori oneri a carico della procedura, in quanto la cautela per eventuali sopravvenienze passive doveva essere regolata con gli accantonamenti ex art. 113, L.F., e non accantonando una quota spettante ad un creditore.

Con decreto del 23.3.2021 il G.D. ha respinto il reclamo. Avverso tale provvedimento Banca * ha proposto reclamo ex art. 26, L.F. lamentando: - la violazione dell'art. 54, comma 2, L.F., poiché nel piano di riparto è stato previsto l'accantonamento del 50% della somma distribuibile in favore di Banca *, quale creditore ipotecario degradato a chirografo, a fronte della soddisfazione degli altri creditori chirografari per il 12,5% dell'intero loro credito; - la violazione dell'art. 110, ult. conma, L.F., in quanto il giudice delegato avrebbe potuto dichiarare esecutivo il piano di riparto quantomeno per la parte non contestata.

Deve premettersi che la configurazione data dalla novella al rimedio previsto dall'art. 36 L.F. è quello di mezzo di impugnativa, finalizzato a censurare atti normalmente regolati da norme di azione (ovvero da disposizioni prefiguranti le modalità di esercizio di un potere), e in relazione alle quali la posizione soggettiva dei controinteressati si configura di mero interesse.

Tuttavia il legislatore in alcune ipotesi – come quella dell'art. 110 L.F. - ha previsto il rimedio in esame per la regolamentazione di posizioni giuridiche diverse, come quelle di diritto soggettivo, che evidentemente possono emergere in sede di distribuzione, e che spesso esigono un sindacato in fatto e in diritto; per tali motivi è preferibile un'interpretazione della norma che veda la locuzione "violazione di legge" come riferita all'intero insieme degli atti compiuti dal curatore, compresi gli atti regolati dal complesso delle norme regolatrici della sua attività, sottraendosi al controllo giudiziale solo le azioni dell'amministrazione fallimentare configurabili quali scelte di opportunità fondate sull'esperienza e solla gestione pratica del procedimento di liquidazione.

Del pari, la cognizione del tribunale in sede di reclamo ex art. 26 L.F. mezzo di impugnazione atto a far valere qualsiasi vizio del provvedimento reclamato - è delineata nell'ambito sopra descritto potendo il collegio confermare, revocare o modificare il decreto del GD.

Nel caso di specie l'impugnativa di Banca * si incentra proprio sulla rilevata violazione dell'art. 54, comma 2, L.F. (oltre che su quella dell'art. 110 L.F., aspetto su cui si tornerà in seguito), norma che incide, appunto, su posizioni giuridiche soggettive, in quanto regolante il diritto dei creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio di concorrere nelle ripartizioni eseguite prima della distribuzione dei beni vincolati alla loro garanzia. Ritiene il collegio che il motivo di doglianza sia fondato.

Come noto, l'art. 54, L.F. espone i principi che regolano le modalità di soddisfacimento dei creditori privilegiati. In particolare, alla luce delle previsioni contenute nella norma, possono ricavarsi le seguenti regole: - i creditori privilegiati, portatori di un privilegio speciale, debbono essere preferiti agli altri in sede di riparto del prezzo ricavato dalla vendita dei beni su cui grava il privilegio a soddisfacimento delle ragioni da essi fatte valere a titolo di sorte capitale, di interessi, e di spese; in ogni caso, laddove la vendita dei beni assoggettati a privilegio non soddisfi integralmente le ragioni dei creditori privilegiati, i medesimi (con imputazione in primo luogo agli interessi) concorrono con i creditori chirografari nell'ambito nella ripartizione della residua parte dell'attivo; laddove il curatore proceda a riparti di attivo anticipatamente rispetto alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni vincolati alla garanzia dei creditori privilegiati, questi ultimi sono legittimati a partecipare anche a siffatti riparti, in concorso paritetico con i creditori chirografari.

In tale eventualità, possono venire a determinarsi le seguenti possibili conseguenze: a) ove i privilegiati poi trovino soddisfacimento integrale dalla successiva distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita del bene assoggettato a garanzia, verrà detratto quanto da loro riscosso in sede di riparto chirografario, per essere redistribuito tra i creditori chirografari; b) se il credito dei privilegiati, invece, sia soddisfatto solo in parte per la vendita del bene vincolato a garanzia, per la parte di credito non soddisfatta (che, dunque, nella sostanza, degrada a chirografo) i privilegiati potranno trattenere soltanto un importo corrispondente alla percentuale in via definitiva assegnata ai creditori chirografari. Nel caso di specie si verte proprio in tale ultima ipotesi. E infatti il curatore ha dato atto che a fronte di un credito privilegiato ipotecario di Banca * di quasi 11 milioni di euro, il bene su cui insiste il privilegio speciale immobiliare sarà posto in vendita al prezzo base di € 744.000,00 e offerta minima di € 558.000,00; il curatore addirittura ha adombrato l'ipotesi di rinuncia alla liquidazione del bene, evidentemente di difficile vendibilità, prevedendo la degradazione in chirografo del 50% del credito ipotecario, per € 5.452.397,14 e l'accantonamento della restante quota del 50% a copertura del worst case, cioè nel caso in cui non pervenga nessun incasso dalla vendita dell'area edificabile, e quindi nessun pagamento a favore del credito ipotecario, ma degradazione dell'intero credito a chirografo. Il meccanismo previsto dal curatore tuttavia non è conforme alle previsioni di cui all'art. 54, comma 2, L.F.e ai principi da esso ritraibili come sopra sinteticamente riportati. Invero, la norma contempla la possibilità che il creditore privilegiato speciale possa partecipare alle - ripartizioni dell'attivo effettuate prima della realizzazione del bene su cui insiste il privilegio e della distribuzione del relativo prezzo. Se il curatore intende procedere a tale riparto, non potrà riservare un trattamento deteriore - rispetto agli altri creditori chirografari con i quali concorre - all'ipotecario (di fatto) degradato a chirografo, come invece avvenuto nel caso di specie. E infatti, mentre gli altri chirografari riceverebbero dalla ripartizione il 12, o dell'intero loro credito, Banca * verrebbe soddisfatta: 1) come gli altri creditori per il proprio credito ammesso in via chirografaria, e cioè al 12,5%; 2) solamente al 50% (del 12,5%) - rispetto, si ripete, agli altri creditori con cui concorre al riparto - della somma distribuibile in suo favore, per il credito ammesso in via privilegiata ipotecaria. Secondo il G.D. una ripartizione così formulata eviterebbe la potenziale lesione della par condicio creditorum, nel caso in cui l'area venga venduta, e stante la necessaria riduzione dell'entità del credito ipotecario della reclamante che sarebbe oggetto di degradazione a chirografo. Tale pericolo tuttavia non si rinviene. Al contrario, proprio il meccanismo dell'art. 54, comma 2, L.F. permette di scongiurare il rischio che il riparto al creditore ipotecario dell'intero 12,5% della parte di credito privilegiata ammessa violi la par condicio creditorum, sia nell'ipotesi di mancata vendita del bene (worst case come definito dal curatore), che nell'ipotesi di realizzazione dell'area edificabile. Infatti allo stato, e ipotizzando sin d'ora che il bene non sarà venduto, nello scenario worst case riceverebbe esattamente il 12,5% del credito ipotecario ammesso, e cioè € 1.369.099,28 (12,5% di € 10.904.794,28) e non il 50% di tale somma (e cioè € 681.549,64, pari a quanto il curatore propone di . pagare nel piano di riparto contestato), salvo poi partecipare al riparto finale della somma 2... accantonata ex art. 113 L.F. (previo pagamento, naturalmente, dei crediti prededucibili). . Nel caso in cui il curatore riuscisse a vendere il bene immobile, poi, opererebbe il disposto dell'art. 54, comma 2, L.F., e il creditore ipotecario avrà diritto a rivalersi sul ricavato della vendita (dedotte naturalmente le spese prededucibili inerenti al bene) fino all'integrale soddisfazione del proprio credito, già in parte soddisfatto dal riparto in concorso con i chirografi, con la precisazione, naturalmente, che il privilegiato potrà trattenere solo un importo corrispondente alla percentuale assegnata in via definitiva ai chirografi; nella (invero remota) ipotesi in cui il credito ipotecario venisse soddisfatto dal riparto oggi impugnato e da un successivo riparto delle somme ricavate a seguito della vendita del bene (circostanza che nel caso di specie, appare di difficilissimo avveramento, visti l'importo del credito da un lato e il prezzo di vendita del bene all'ultima asta dall'altro) l'eventuale eccedenza sarà distribuita ai chirografari.

Dunque, non vi è alcun pericolo, anche in caso di vendita del bene, che la par condicio venga violata, perché l'ipotecario potrà ricevere, al massimo, il pagamento di tutto il credito garantito da ipoteca, con il limite, quanto alla degradazione a chirografo, della percentuale assegnata definitivamente ai chirografi; cambia solo la modalità di soddisfazione, anticipandosi il riparto di una parte della somma con la distribuzione in concorso con i chirografari. Se, poi, il curatore - come adombrato anche all'udienza - ha il timore che possano sorgere ulteriori spese in prededuzione relative all'immobile, il rimedio non è quello di accantonare una parte della somma da assegnare all'ipotecario, bensì di predisporre un accantonamento ulteriore – rispetto al 20% di legge - sulla totalità delle somme da ripartire, come previsto dall'art. 113, comma 2, L.F., fermo restando, naturalmente, che le spese inerenti al bene che dovessero eventualmente sorgere andranno a deconto della massa immobiliare in un ipotetico riparto di somme derivanti dalla vendita del bene.

Per le ragioni sopra esposte, il reclamo va accolto e il provvedimento del G.D. revocato. Quanto alle conseguenze dell'accoglimento dell'impugnazione, va osservato che il provvedimento del collegio emesso ai sensi dell'art. 26 L.F. incide sulla decisione del G.D., che viene nel caso di specie revocata, e non sul piano di riparto che, a seguito della novella del 2006, è atto di competenza esclusiva del curatore, tant'è che la riforma ha eliminato la possibilità per il G.D. di proporre modifiche allo stesso. Dunque, ad eccezione dell'ipotesi in cui si riscontri un'abnormità dell'atto, e cioè una deviazione totale dal modello legale, non vi è possibilità per il giudice di incidere sulla ripartizione, o di rifiutare la richiesta di deposito in cancelleria del progetto, salvo poi, se sollecitato con il mezzo del reclamo ex art. 36, L.F., verificarne la legittimità e, in caso di accoglimento dell'impugnazione, dare al curatore le disposizioni necessarie al fine di rendere l'atto conforme al modello legale. Stesso è a dirsi per la cognizione del Tribunale in sede di reclamo ex art. 26, L.F. che, come detto, ha ad oggetto il provvedimento del G.D. e non il piano di riparto del curatore. Pertanto, revocato il provvedimento del G.D., e ritenendosi fondate le doglianze del reclamante, il curatore potrà, in alternativa, o distribuire al reclamante anche il 50% della somma che aveva proposto di accantonare, oppure modificare il piano di riparto, prevedendo la distribuzione in una percentuale minore dell'80% delle somme da ripartire. Con riferimento al secondo motivo di recarono, infine, lo stesso deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del primo motivo, anche tenuto conto che il collegio non può disporre in ordine all'esecutività del riparto parziale, essendo un atto tipico del G.D.; tra l'altro, potendo il curatore, alla luce di quanto stabilito dal presente provvedimento, modificare la misura dell'accantonamento, la percentuale di distribuzione delle somme ai creditori potrebbe variare, con conseguente impossibilità di dichiarare esecutivo il progetto di ripartizione per i crediti per i quali non vi è contestazione, potendosi rimettere in gioco l'importo delle somme da attribuire. - Tenuto conto della novità della questione trattata, le spese possono integralmente compensarsi; nulla pertanto dovrà essere disposto in ordine alle stesse, non essendosi la curatela costituita con difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale, sul reclamo proposto da Banca * avverso il provvedimento del G.D. del fallimento della emesso il 23.3.2021, definitivamente pronunciando:

1) accoglie il reclamo, e, per l'effetto, revoca il provvedimento reclamato;

2) nulla sulle spese.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.