Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25467 - pubb. 16/06/2021

Liquidazione del patrimonio: le spese prededucibili di procedura vanno soddisfatte in danno al creditore ipotecario

Tribunale Bari, 03 Giugno 2021. Est. Napoliello.


Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Conflitto tra crediti prededucibili e ipotecari - Applicazione analogica dell'art. 111 ter l. fall. - Ammissibilità



In ragione della medesima natura giuridica che caratterizza la procedura fallimentare e la liquidazione del patrimonio che potrebbe qualificarsi come 'fallimento del soggetto non fallibile', stante la medesima finalità di liquidazione dei beni nell'interesse della massa dei creditori, va ritenuto applicabile l'art. 111-ter l. fall., e la sua declinazione giurisprudenziale, anche alle procedure disciplinate dalla legge sul sovraindebitamento (l. 3/2012).
Il conflitto tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione va risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un'aliquota di spese generali della procedura in quanto sostenute nell'interesse dei creditori.

(Fattispecie in cui il tribunale barese, respingendo l'opposizione del creditore ipotecario, ha confermato il progetto di riparto predisposto dal liquidatore ex art. 14 duodecies l. 3/2012 prevedente il pagamento in prededuzione di tutte le spese della procedura di liquidazione del patrimonio, ivi comprese il compenso dell'advisor e dell'OCC). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Domenico Micciantuono, commercialista in Bari



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