Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 243 - pubb. 01/01/2007

Revocatoria fallimentare e scientia decoctionis

Appello Brescia, 07 Dicembre 2005. Est. Rago.


Revocatoria fallimentare – Conoscenza dello stato di insolvenza – Iscrizioni ipotecarie – Notizie stampa – Sussistenza.

Azione revocatoria fallimentare – Domanda riconvenzione – Improponibilità – Sussistenza.



Deve ritenersi sussistente la conoscenza dello stato di insolvenza nel terzo i cui crediti nei confronti del debitori rimangano in buona parte insoddisfatti e che, inoltre, accetti in restituzione un determinato quantitativo di merce al fine di ridurre il debito.
Concorrono a rafforzare tale conoscenza circostanze quali l’esistenza di iscrizioni ipotecarie per importi abnormi e la diffusione di allarmanti notizie stampa sullo stato di salute del debitore, notizie che il terzo non poteva ignorare, trattandosi di gruppo industriale di rilevanti dimensioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di un credito nei confronti del fallito proposta nell'ambito di un giudizio promosso dal fallimento per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare è improponibile attesa l'esclusività del rito previsto per l'accertamento del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis 

RITENUTO IN FATTO

Che, nel maggio del 1995, la Belleli s.p.a. eseguiva, a favore della Ilva Distribuzione Italia s.r.l. (poi incorporata nella Ilva s.p.a.) tre bonifici bancari per la complessiva somma di £. 523.217.255 per il pagamento di fatture risalenti al 1994;

-    che, il 16/11/1995 la Belleli s.p.a. veniva ammessa all'amministrazione controllata ma, in data 19/11/1998, a seguito della risoluzione del concordato preventivo al quale era stata successivamente ammessa), ne veniva dichiarato il fallimento;

-    che, con atto di citazione notificato il 14/6/2001, la curatela conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Mantova, la Ilva spa per sentir revocare il pagamento predetto;

-    che, all'esito del giudizio, l'adito Tribunale, con sentenza n° 834/2003, accoglieva la domanda condannando la convenuta a restituire alla curatela la complessiva somma di €.270.219.16 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese processuali;

-    che, il primo giudice perveniva alla suddetta conclusione rilevando: dovevano ritenersi infondate le eccezioni di incostituzionalità, sollevate dalla convenuta, dell'art. 67/2 legge fall. per violazione degli artt. 3-24-41 Cost. e ciò perché «i medesimi profili di incostituzionalità prospettati da parte convenuta sono già stati esaminati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 110/1995 e nelle ordinanze n° 224/1995 e 12/1997 che hanno dichiarato infondata la questione e le cui motivazioni si ritengono condivisibili»;

-    doveva ritenersi accertato, sulla base della documentazione in atti, che la convenuta fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava la Belleli spa;

-    doveva respingersi l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta in ordine ad un suo preteso credito perché «affinché i crediti sorti nella pendenza della procedura siano opponibili ai creditori concorsuali in quanto debiti della massa ex art. 111 n° 1 legge fall., in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato ex art. 167 u.c. legge fall., è necessario che trovino la loro fonte in atti di comune gestione dell'azienda compiuti nello svolgimento di attività strettamente aderenti alle finalità dell'impresa ed alle dimensioni del suo patrimonio che siano finalizzati al risanamento dell'impresa. Ma nel caso di specie nulla sul punto ha dedotto e tanto meno provato l’opponente sul quale necessariamente ricadeva l'onere della prova»;

-    che, avverso la suddetta sentenza, ha interposto tempestavo e rituale gravame la soccombente cui si é opposto l'appellato chiedendone il rigetto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, con un PRIMO MOTIVO, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondate le questioni di costituzionalità sollevate;

che, tale primo motivo va disatteso in quanto l'ampia ed articolata decisione del primo giudice (pag. 5/7), qui richiamata e condivisa, è in linea con la giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della stessa Corte Costituzionale, sicché, non avendo l'appellante addotto argomenti particolarmente nuovi, rispetto a quelli già affrontati e decisi dalla Corte Costituzionale, non si ritiene di sollevare la questione di costituzionalità stante la manifesta infondatezza;

che, con un SECONDO MOTIVO, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza e ciò perché la decisione sarebbe fondata su affermazioni «eccessivamente apodittiche, anzi, non corrispondenti in alcun modo alle risultanze di causa»;

che, anche tale doglianza è manifestamente infondata solo ove si prendano in esame gli elementi evidenziati dalla curatela a pag. 9/14 della comparsa di costituzione in questo grado e, puntualmente, documentati:

che, infatti, sul punto, è sufficiente, ma solo a titolo esemplificativo, indicare i seguenti elementi;

-  la somma per cui é causa fu pagata a seguito di un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'appellante in data 27/4/1995, in cui era scritto, fra l'altro, che, a fronte di un originario credito di £.895.363.645, la Belleli spa, aveva restituito merce per £. 77.148.890 per ridurre l'importo, ma che il medesimo, pur essendo stato rateizzato, non era stato pagato malgrado numerosi solleciti: è questa la prova più evidente della conoscenza dello stato d'insolvenza, dato che non è normale che un debitore, per ridurre la propria esposizione debitoria, restituisca la merce acquistata, rateizzi il dovuto e non lo paghi malgrado numerosi solleciti ( doc. 14);

-    l'appellante non era creditrice solo dell'ingente somma richiesta nel decreto ingiuntivo, ma anche della somma di £.3.931.006.234 (per forniture effettuate negli armi 1993/1994) come risulta dalla domanda di ammissione al passivo (doc. 21): si trattava, quindi, non di una impotenza finanziaria temporanea, come sostiene l'appellante, ma di una incapacità ad adempire le proprie obbligazioni risalente nel tempo;

-    gli immobili della Belleli risultavano ipotecati per oltre 200 miliardi il che costituiva un indice di un abnorme indebitamento: era notorio (cfr istanze di fallimento sub doc. 33 ss) che la Belleli si dibatteva in difficoltà finanziarie, tant'è che, trattandosi di un grande gruppo industriale, se ne interessò anche la stampa, oltre che a livello locale (cfr doc. sub 38 ss dove si riportano notizie di blocchi stradali degli operai senza stipendi) anche a livello nazionale (cfr doc. 15 e 16);

-    va, infine, rilevato che l'appellante non è una piccola società non in grado di seguire le notizie ed informarsi suoi propri debitori, ma si tratta di un grandissimo gruppo industriale che, proprio per la sua struttura, non è minimamente pensabile che non fosse a conoscenza dello stato di decozione in cui si dibatteva un suo abituale cliente delle dimensioni della Belleli spa;

-    che, infine, con UN TERZO MOTIVO, l'appellante censura la decisione del primo giudice in ordine alla reiezione della compensazione;

-    che, sul punto, al di là del merito della vicenda, stante il fatto che la curatela ha contestato l'eccezione, la medesima non poteva essere presa in considerazione dal giudice della cognizione, dovendo essere proposta avanti il giudice delegato: SSUU  23077/2004 e 21499/2004; la relativa domanda va, quindi. dichiarata improcedibile d'ufficio;

-    che, le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte d'appello di Brescia seconda sezione civile ogni contraria istanza disattesa

DICHIARA

Improcedibile l'eccezione di compensazione proposta dalla Ilva s.p.a. in persona del suo legale rappresentante

RESPINGE

Per il resto, l'appello proposto dalla Ilva s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, contro la sentenza n° 834 pronunciata dal Tribunale di Mantova in data 2/7 - 7/8/2003

CONDANNA

Ilva s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio a favore del Fallimento Belleli s.p.a., in persona del curatore, che liquida in complessivi € 15.207,88 oltre iva e cpa come da allegata nota spese