Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23361 - pubb. 12/03/2020

Questioni in tema di azione di inefficacia ex art. 44 l. fall.

Tribunale Roma, 03 Marzo 2020. Est. Daniela Cavaliere.


Procedura concorsuale – Azione di inefficacia di pagamento eseguito dalla Banca – Legittimazione passiva – Istituto di credito

Procedura concorsuale – Azione di inefficacia di pagamento eseguito dalla Banca – Ripetizione indebito verso beneficiario pagamento – Ammissibilità

Procedura concorsuale – Azione di inefficacia di pagamento – Elemento soggettivo beneficiario – Irrilevanza

Procedura concorsuale – Azione di inefficacia di pagamento eseguito a mezzo bonifico bancario – Tempo del pagamento – Annotamento contabile dell’accredito

Procedura concorsuale – Amministrazione straordinaria Alitalia – Azione di inefficacia di pagamento eseguito a mezzo bonifico bancario – Dies a quo – Emanazione decreto alla procedura – Successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Irrilevanza



A seguito della dichiarazione di fallimento e, comunque, dell’apertura di una procedura concorsuale, perde effetto l'ordine di pagamento a terzi che trova radice nel contratto di mandato stipulato tra il fallito e l'istituto di credito, con la conseguenza che, ove la banca abbia eseguito il pagamento successivamente alla dichiarazione di fallimento, unica legittimata passiva dell’azione di inefficacia promossa a norma dell’art. 44 l. fall. è la Banca.

A seguito della dichiarazione di fallimento e, comunque, dell’apertura di una procedura concorsuale, perde effetto l'ordine di pagamento a terzi che trova radice nel contratto di mandato stipulato tra il fallito e l'istituto di credito, con la conseguenza che ove la banca abbia eseguito il pagamento successivamente alla dichiarazione di fallimento, risultando detto versamento, che non ha più la natura di atto solutorio, privo di titolo e di causa, esso viene a realizzare la fattispecie dell'art. 2033 cod. civ., consentendo alla banca stessa di ripetere dal beneficiario finale del pagamento quanto indebitamente versato con mezzi propri, e non più del mandante, anche se è stata costituita una provvista, la quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, rifluisce nella massa attiva fallimentare.

L’art.44 l.fall. colpisce con la sanzione di inefficacia gli atti compiuti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione del fallimento a prescindere da ogni valutazione dell’elemento soggettivo dell’altro contraente, essendo rilevante esclusivamente il momento in cui viene posto in essere l’atto solutorio, che deve essere successivo alla dichiarazione di fallimento.

Nei casi di versamento mediante bonifico o bancogiro, il quale consiste nell'accreditamento di una somma di denaro da parte di una banca a favore del correntista beneficiario e nel contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto del soggetto che ne ha fatto richiesta, al fine di verificare l'anteriorità o la posteriorità dell'operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento del beneficiario stesso, è rilevante la cosiddetta "data contabile" e cioè quella in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto. L'accreditamento successivo alla dichiarazione di fallimento deve ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione dell'art. 44 legge fall., con la conseguente impossibilità per la banca di operare alcun conguaglio con sue eventuali precedenti ragioni.

Nella procedura concorsuale di amministrazione straordinaria di Alitalia, il dies a quo a partire dal quale opera l’inefficacia prevista dalla previsione dell’art. 44 l.f. è da individuarsi nella data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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