Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2333 - pubb. 03/08/2010

Soci postergati, diritto di voto nel concordato e revocatoria

Tribunale Firenze, 26 Aprile 2010. Est. Settembre.


Concordato preventivo – Votazione – Computo  delle maggioranze – Creditori postergati ex lege  – Esclusione.

Concordato preventivo – Diritto di voto – Soci della società – creditori postergati – Esclusione.

Concordato preventivo – Revocatoria fallimentare – Pagamenti effettuati in esecuzione di un concordato  – Soci finanziatori – Obbligo di restituzione.

Concordato preventivo –  Destinatari della proposta – Effetti – Soci finanziatori – Esclusione. (03/08/2010)



I postergati ex lege non possano essere presi in considerazione nel computo delle maggioranze. La loro posizione deve essere evidenziata ed enucleata nel corpo di una domanda di concordato, essendo creditori concorsuali, ma gli stessi non hanno diritto di voto, non essendo creditori concorrenti. Questo perché la loro posizione, seppur genericamente qualificabile come "creditoria", ha, nella sostanza, il significato di partecipazione al capitale di rischio. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Ai postergati non possono essere riconosciuti tutti i diritti e le prerogative degli altri creditori, tra  cui il diritto di voto nel concordato preventivo. Essi, infatti, seppur creditori della società, sono tuttavia creditori sui generis, che possono, per legge, vantare pretese verso la società solo all’esito della liquidazione allorché resti qualcosa da distribuire. Sono quindi equiparati, sotto questo profilo, ai soci per i conferimenti e, come i soci conferenti, non possono incidere, con la loro volontà, sull’esito della proposta concordataria. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Se é indubbio che, nel fallimento, il pagamento fatto al socio creditore è revocabile (quando ricorrono le condizioni dell’art. 2467), lo stesso deve affermarsi per i pagamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo sfociato in fallimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 67, comma 2, lett. e). Dal che si deduce che i soci finanziatori non possono ricevere alcunché nel concordato, posto che diritto al concorso e obbligo di restituzione sono tra loro incompatibili. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

I soci finanziatori, postergati ex lege, non sono destinatari della proposta concordatari e, quindi, non risentono in nessuna maniera degli effetti del concordato (se non come soci). Ne deriva che nel concordato i postergati legali sono sostanzialmente estranei alla procedura, che si pone, rispetto ad essi, come res inter alios acta e destinata ad avere effetti sulla loro posizione solo dopo la chiusura della stessa, esattamente come avviene per i soci in quanto tali. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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