Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2313 - pubb. 27/07/2010

Fondo di garanzia, trattamento di fine rapporto e omissione della verifica del passivo

Appello Torino, 07 Maggio 2010. Est. Stalla.


Fallimento – Previsione di insufficiente realizzo – Credito di trattamento di fine rapporto di lavoro –  Accesso al fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto – Applicabilità anche all’art. 102 l.f..

Fallimento – Intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto – Ammissibilità nell’ipotesi di previsione di insufficiente realizzo.

Fallimento – Intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto – Prova dell’insolvenza – Sentenza dichiarativa di Fallimento.

Fallimento – Mancata formazione dello stato passivo per insufficiente realizzo – Corresponsione da parte dell’Inps del Tfr – Surrogazione legale nelle ragioni del lavoratore soddisfatto – Possibilità di esercizio nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis. (27/07/2010)



Pur in presenza del mancato coordinamento tra la l. 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e le norme in materia pensionistica) e l’art. 102 legge fallimentare, deve considerarsi che l'articolo 2 della prima ammetta che il Fondo di Garanzia possa intervenire anche con riguardo a datori di lavoro non assoggettati a fallimento, a condizione che sia dimostrato l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L'intervento del Fondo di Garanzia deve riconoscersi anche nell'ipotesi nella quale il datore di lavoro sia non soltanto assoggettabile, ma in concreto effettivamente assoggettato al fallimento, ancorché ragioni di mera speditezza ed economia processuale abbiano deposto per l'omissione della fase della verifica del passivo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, nella situazione in cui il datore di lavoro sia effettivamente stato dichiarato fallito, ma faccia difetto soltanto la fase di accertamento del passivo, la prova dell'insolvenza è data dalla stessa sottoposizione alla procedura concorsuale che proprio su tale presupposto indefettibilmente si basa. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La mancata formazione dello stato passivo fallimentare, per previsione di insufficiente realizzo, non esclude che l'Inps possa esercitare, una volta corrisposto il tfr al lavoratore attraverso il Fondo di Garanzia, il diritto di surroga legale nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis, in base al settimo comma dell'articolo 2 l.297/82. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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