Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22494 - pubb. 11/10/2019

Beni posti all’estero, migliore soddisfazione dei creditori e pagamento integrale di creditori chirografari

Tribunale Roma, 05 Agosto 2019. Pres. La Malfa. Est. Angela Coluccio.


Concordato preventivo - Società con sede in Italia proprietaria di beni all’estero - Pagamento integrale di creditori chirografari - Migliore soddisfazione dei creditori



Il principio di cui all’art. 182-quinquies, comma 5, legge fall., secondo il quale è possibile derogare alle regole del concorso nel caso nel caso in cui il pagamento di creditori chirografari sia essenziale per la prosecuzione dell’attività d’impresa e per assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, è applicabile all’ipotesi di domanda di concordato preventivo presentata da società con sede in Italia che sia proprietaria di beni situati in paesi il cui ordinamento giuridico non riconosca gli effetti dei provvedimenti resi dal giudice italiano nell’ambito della procedura concordataria.

Ove, infatti, il valore dei beni siti all’estero sia superiore ai debiti chirografari per i quali possono essere promosse azioni esecutive su tali beni, al fine di assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, il piano di concordatario può prevedere il pagamento integrale di detti debiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Stefano Ambrosini


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