Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21589 - pubb. 04/05/2019

Domanda di accertamento dell’illegittimità della segnalazione in centrale rischi e liquidazione coatta della banca segnalante

Tribunale Treviso, 21 Giugno 2018. Est. Cambi.


Domanda di accertamento dell’illegittimità della segnalazione in centrale rischi – Sua improcedibilità ai sensi dell’art. 83, comma 2, t.u.b a seguito della liquidazione coatta amministrativa della banca segnalante – Esclusione in virtù di una lettura costituzionalmente orientata di tale norma



La domanda di accertamento dell’illegittimità della segnalazione in centrale rischi, che non sia inscindibilmente connessa a pretesa di tipo patrimoniale, è procedibile nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, nonostante il tenore letterale dell’art. 83 TUB.

Diversamente opinando, un’interpretazione rigida e letterale dell’art. 83 TUB si risolverebbe in una palese violazione dell’art. 3, dell’art. 24 e dell’art. 111 Cost, ma anche e soprattutto dell’art. 6 CEDU, profilo, questo, che esporrebbe lo Stato (ed i suoi giudici) a responsabilità per violazione diretta della Convenzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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