Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 207 - pubb. 01/01/2007

Amministrazione controllata, compensazione e art. 56 l.f.

Appello Brescia, 09 Febbraio 2005. Pres., est. Oldi.


Fallimento – Amministrazione controllata – Compensazione – Applicazione delle norme di diritto comune – Ammissibilità.



Devono ritenersi applicabili le norme in tema di compensazione di cui agli artt. 1241 e segg. c.c. - e non la speciale normativa prevista dall’art. 56 della legge fallimentare - al credito vantato da un soggetto in bonis nei confronti di altro soggetto in amministrazione controllata che vanti nei confronti del primo un credito sorto durante la procedura. L’effetto estintivo delle reciproche posizioni non è, infatti, impedito dal fatto che, in tempi successivi, il soggetto in bonis venga ammesso alla procedura di concordato preventivo e quello in amministrazione controllata sottoposto a fallimento e ciò in forza del principio di cui all’art. 1242 c.c., secondo il quale “la compensazione estingue i due debiti dal momento della loro coesistenza”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché, inoltre, la compensazione in esame non opera d’ufficio ma su istanza di parte, ogni contestazione relativa alla esistenza e alla entità delle ragioni di credito opposte in compensazione deve essere necessariamente rimessa al momento in cui, avanzata da una delle parti reciprocamente obbligate la pretesa verso l’adempimento, sorga nell’altra l’interesse ad eccepire la compensazione, situazione questa che può verificarsi allorchè una delle parti insinui il proprio credito al passivo del fallimento dell’altra. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice delegato del Tribunale di Mantova, depositato in cancelleria il 25 novembre 1999, la società ALfa s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della Belleli S.p.A., esponendo: di avere tempestivamente insinuato nella procedura un proprio credito derivante da rapporti commerciali intercorsi, chiedendone la collocazione in prededuzione per la somma di lire 1.388.585.592 ed al rango chirografario per la somma di lire 323.210.985; di essersi vista escludere dallo stato passivo, con motivazione secondo la quale il credito insinuato sarebbe compensato sino a/concorrenza dei erediti vantati dalla società fallita verso l'istante. Tanto premesso, ed esposte le ragioni per le quali riteneva che non potesse farsi luogo alla compensazione, chiedeva che il proprio credito fosse ammesso al passivo fallimentare come richiesto.

Il curatore, comparso dapprima personalmente all'udienza, si costituiva poi a mezzo di difensore e ribadiva, nella relativa comparsa, l'eccezione di compensazione fra gli opposti crediti già sollevata in sede di verifica, invocando l'applicazione degli artt. 56 legge fall. e 1241 c.c.. Concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Istruita la causa il Tribunale, in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., con sentenza in data 11 luglio/4 settembre 2002 così giudicava;

"In parziale accoglimento dell'opposizione ammette la società ALfa  s.r.l . in liquidazione ed in concordato preventivo al passivo del fallimento Belleli S.p.A. in liquidazione per l’importo di euro 166.924,54 in via chirografaria ed ordina la conseguente modificazione dello stato passivo;

condanna l'opponente a rifondere al fallimento opposto le spese di lite, compensandole nella misura di un quinto e, per l'effetto, liquidandole in complessivi E 7.552,56 di cui E 303,70 per spese, E 2.038.86 per diritti ed E 5.210,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e contributo previdenziale come per legge".

La motivazione prendeva le mosse dal rilevare la sequenza temporale dei fatti succedutisi a partire dall'ammissione della Belleli S.p.A. all'amministrazione controllata con decreto del 2 novembre 1995, proseguendo con l'istanza dì ammissione al concordato preventivo presentata il 26 settembre 1997, seguita da decreto in data 11 ottobre 1997 e da sentenza di omologazione del concordato del 27 gennaio 1998, fino alla sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata il 19 novembre 1998.

Di seguito considerava quel collegio che nel procedimento di concordato preventivo non esiste una fase di verifica dei crediti, che possono sempre essere accertati attraverso un ordinario giudizio di cognizione: sicché, ove segua il fallimento, nulla vieta che i crediti delle parti , vengano accertati nell'ambito della verifica fallimentare.

Venendo allo specifico tema della compensazione invocata dalla curatela, osservava il Tribunale che nel caso in esame doveva farsi applicazione non tanto dell' art. 56 legge fall. (dettato a regolare la diversa ipotesi in cui la compensazione sia invocata dal creditore), quanto la disciplina ordinaria di cui agli artt. 1241 e segg. c.c.. In tale ottica, mentre non poteva attuarsi la compensazione relativamente all'importo di lire 323.210.985, per essersi il relativo credito cristallizzato con l'apertura della prima procedura concorsuale, di contro la parte del credito sorta durante la procedura di amministrazione controllata andava soggetta a compensazione col maggior credito sorto a favore della Belleli nello stesso periodo.

Essendosi verificata la coesistenza degli opposti crediti anteriormente all'ammissione della ALfa  s.r.l. al concordato preventivo, la reciproca estinzione operava sui crediti stessi considerati nella loro interezza, senza che dovesse tenersi conto della falcidia concordataria. Ne derivava il rigetto dell'istanza di ammissione al passivo per la parte riguardante il credito di lire 1.388.585.592.

Avverso tale sentenza interponeva appello a questa Corte la società ALfa  s.r.l, in liquidazione e in concordato preventivo, affidandolo a tre motivi. Il fallimento appellato si costituiva per resistere al gravame, di cui deduceva l'infondatezza.

Precisate le conclusioni come in epigrafe, all'udienza del 17 novembre 2004 la Corte assegnava termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, riservandosi la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di gravarne l'appellante si duole che il Tribunale, dopo avere riconosciuto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 56 legge fall., abbia poi dato applicazione alla disciplina di cui all'art. 1241 c.c. omettendo di considerare che la specialità della normativa fallimentare rendeva inoperante quella ordinaria. Secondo la società deducente, essendo pacifico in atti che l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla Alfa  s.r.l. era intervenuta con sentenza del 12 ottobre 1999, mentre lo stato passivo del fallimento della Belleli S.p.A. era stato reso esecutivo il 10 novembre 1999, si sarebbe dovuto dichiarare applicabile alla fattispecie soltanto il disposto dell'art. 56 legge fall., ma solamente nella procedura di concordato preventivo. Tale facoltà non essendo stata esercitata dal curatore fallimentare, si era ormai reso impossibile far valere la compensazione dei reciproci crediti.

La doglianza è priva di fondamento e va disattesa.

Con l'art. 56 della legge fallimentare il legislatore non ha inteso introdurre nell'ordinamento una nuova forma di estinzione dei crediti per compensazione, ma ha soltanto inteso estendere all'ambito della procedura fallimentare i principi che, nel diritto comune, regolano la compensazione legale e giudiziale. Il fatto che la norma fallimentare attribuisca specificamente ai creditori il diritto di far valere la compensazione si ricollega, ovviamente, alla tutela del maggior interesse di costoro, i quali sarebbero altrimenti tenuti ad estinguere integralmente i propri debiti verso il creditore poi fallito, ricevendo invece il pagamento dei propri crediti in moneta fallimentare. La speciale previsione di cui all'art. 56 legge fall. non impinge, comunque, nella piena operatività degli artt. 1241 e segg. c.c., che rendono invocabile la compensazione anche da parte del curatore.

Orbene, alla stregua del regime normativo da ultimo indicato, "la compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza" (art, 1242 c.c.); sicché, pacifico essendo - come già evidenziato nella sentenza impugnata - che i contrapposti crediti dell'una e dell'altra società ebbero a maturare anteriormente all'ammissione della Alfa  alla procedura di concordato preventivo, deve concludersi che ne è fin da allora derivata la reciproca estinzione fino a concorrenza del minore importo di lire 1.388.585.592.

Dispone, ancora, la norma citata che la compensazione non possa essere rilevata d'ufficio, ma operi soltanto ad istanza di parte: onde si pone il problema - sollevato, infatti, dall'appellante - di stabilire quale sia il termine ultimo entro il quale l'eccezione può essere fatta valere, in relazione alle decadenze previste nell'ambito del diritto fallimentare.

Esattamente ha osservato il Tribunale che nella procedura di concordato preventivo non esiste una fase di verifica dei crediti, in seno alla quale possa instaurarsi un giudizio di cognizione volto all'accertamento di essi; poiché nella fase deliberativa il giudice delegato si limita ad un esame provvisorio e sommario - finalizzato soltanto all'ammissione al voto dei creditori chirografari e al calcolo delle maggioranze - che non pregiudica "le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi" (art. 176 c. I legge fall.), ne deriva che ogni contestazione relativa all'esistenza e all'entità delle ragioni di credito opposte in compensazione deve essere necessariamente rimessa al momento in cui, avanzata da una delle parti reciprocamente obbligate la pretesa verso l'adempimento, sorga nell'altra parte l'interesse a eccepire la compensazione. Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie qui rassegnata, in cui la curatela del fallimento della Belleli S.p.A. ha eccepito l'estinzione per compensazione del credito della Alfa  s.r.l. allorquando quest'ultima ha inteso insinuarsi nel passivo fallimentare.

Col secondo motivo l'appellante rimprovera al Tribunale di aver trascurato di considerare le corrette implicazioni derivanti dalla intervenuta omologazione del concordato preventivo della Alfa  s.r.L: poiché per effetto della sentenza di omologazione tutti i crediti si estinguono nella parte eccedente la percentuale concordataria, il controcredito opposto in compensazione dal fallimento della Belleli S.p.A. non avrebbe dovuto essere computato per l'intero, ma soltanto nella misura del 40%, vale a dire nell'importo di lire 1.268.142.944, con un'eccedenza in favore della Alfa  s.r.l. di euro 61.054,02.

L'assunto non può essere condiviso.

Occorre premettere che la linea argomentativa che informa la censura si pone in stridente contraddizione con la tesi sviluppata dalla stessa Alfa  s.r.l. nel terzo motivo d'appello, là dove - come in seguito ti vedrà - essa rimprovera al Tribunale di non aver tenuto conto della particolare forma di concordato preventivo operante nel caso di specie, che non è quella remissoria, bensì quella con cessione dei beni.

In effetti, nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori il debitore non offre un pagamento parziale di quanto a ciascuno di essi dovuto, di guisa che l'omologazione determini l'estinzione dei crediti erga omnes per la parte eccedente la percentuale concordataria (che non è necessariamente quella minima del 40%, ma può essere anche maggiore se così prevede la proposta); egli offre invece a pagamento dei propri debiti l'intero suo patrimonio, con l'intesa che il ricavato della liquidazione di esso sarà destinato al soddisfacimento dei creditori, i quali dovranno considerarsi tacitati indipendentemente dalla percentuale concretamente raggiunta (costituendo il limite minimo del 40% nulla più che un parametro di valutazione dell'ammissibilità della proposta). Ciò significa che la falcidia concordataria non opera, in questo caso, in misura predeterminata ab origine, ma che soltanto in esito alla liquidazione può essere verificata ex post, a quel punto potendosi rivelare assai diversa dalla percentuale prevista in sede di ammissione: e, se è pur vero che essa può anche avvicinarsi allo zero, è altrettanto vero che nulla - salvo l’id quod plerumque accidit - impedisce di ipotizzare il caso opposto, in cui raggiunga il 100%.

Tutto ciò non influisce minimamente sul modo di operare della compensazione, la quale -- estinguendo gli opposti crediti al momento stesso della loro coesistenza - è indifferente a quello che sarà per rivelarsi l'esito concreto della liquidazione concordataria.

Correttamente, dunque, ha operato il giudice di prima istanza nel porre a raffronto i crediti della Alfa  s.r.l. e della Belleli S.p.A. nella loro interezza, pervenendo a riconoscere operante la compensazione fino all'importo minore, pari al credito della prima ammontante a lire 1.388.585.592.

Col terzo motivo l'appellante rileva che, nell'iter motivazionale della sentenza impugnata, si coglie un passaggio nel quale il Tribunale afferma che, dopo la reciproca estinzione degli opposti crediti fino a concorrenza della minor somma, il residuo a favore della Belleli S.p.A. ammonta a lire 712.700.709 - pari ad euro 368.079,20 - per effetto della falcidia concordataria. Nella preoccupazione che tale affermazione, se non opportunamente corretta, possa rivestire in futuro autorità di giudicato, la Alfa  s.r.l. rileva che la percentuale del 40% potrà essere concretamente raggiunta solo se il risultato pratico della liquidazione dei beni lo consentirà: per cui il primo giudice avrebbe invece dovuto affermare che, a seguito delle compensazioni eseguite, il credito residuo da far valere nel concordato preventivo ammonta a lire 1.781.771.773, pari ad curo 920.208,32.

Il rilievo è, indubbiamente, fondato; tuttavia, poiché l'affermazione che si legge nella sentenza di primo grado costituisce nulla più che un passaggio logico interno alla motivazione, senza venire ad espressione nel dispositivo, la rettifica di essa non richiede una riforma della sentenza, bastando a tal fine emendare la motivazione con l'avvertire - coerentemente con quanto si è osservato dianzi, a margine del secondo motivo d'appello - che il residuo credito a favore del fallimento della Belleli S.p.A., dell'ammontare di lire 1.781.751.873 (lire 3.170.337.465 - 1.388.585.592), pari ad euro 920.198,05, dovrà essere soddisfatto nei limiti e con le modalità di cui al concordato preventivo omologato con sentenza del Tribunale di Taranto in data 7/12 ottobre 1999.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata merita integrale conferma, pur dovendosene correggere la motivazione nei termini or ora indicati.

Le spese del presente grado sono da porre a carico dell' appellante, risultata soccombente, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

rigetta l'appello proposto dalla società Alfa  s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo contro il fallimento della società Belleli S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in data 11 luglio/4 settembre 2002;

condanna l'appellante a rifondere al fallimento appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 12.247,79, in essi compresi euro 2.573,70 per diritti di procuratore ed euro 8.000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Brescia, il 9 febbraio 2005.