Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20475 - pubb. 14/09/2018

Inammissibilità di provvedimento cautelare nei confronti di una società in pre-concordato a seguito del deposito del ricorso ex art. 161 sesto comma l.f.

Tribunale Roma, 13 Agosto 2018. Est. Crisafulli.


Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari - Norme del modello cautelare uniforme - Applicabilità



Con l’art. 33, comma 1, lettera c), n° 1, lettera b), il legislatore ha aggiunto al primo comma dell’art. 168 l.f. , dopo la parola «esecutive», le parole «e cautelari», senza alcuna ulteriore distinzione, precisazione, riserva o deroga, intervento che deve intendersi consapevolmente finalizzato a porre fine ad ogni incertezza introducendo espressamente un divieto generalizzato di proposizione di qualsiasi azione cautelare.

È appena il caso di aggiungere, poi, che il termine «creditori», che identifica i destinatari del divieto, non può essere inteso nel senso restrittivo di “creditori di una somma di denaro”, ma indica invece, conformemente del resto ad una sua più esatta accezione nella terminologia giuridica, ogni soggetto che sia (o si affermi) creditore di una qualsiasi prestazione, positiva (consistente in un dare o un facere) o negativa (consistente, invece, in un’astensione o un pati).
(Il Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 168 l.f. ha così dichiarato inammissibile un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e, in subordine, ex art. 671 c.p.c., richiesto per la restituzione di alcune auto da una casa automobilistica nei confronti di una società ex concessionaria di automobili che aveva precedentemente depositato il ricorso ex art. 161 sesto comma l.f.). (Marco Greggio) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Marco Greggio


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