Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16298 - pubb. 01/12/2016

Destinazione ai creditori di tutte le utilità derivanti dalla continuazione e deroga al principio di cui all’articolo 2740 c.c.

Tribunale Firenze, 02 Novembre 2016. Est. Crolla.


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Destinazione ai creditori di tutte le utilità derivanti dalla continuazione - Esclusione - Deroga all’articolo 2740 c.c. - Ammissibilità

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Migliore soddisfazione dei creditori - Trattamento più favorevole rispetto alla liquidazione

Fallimento - Liquidazione dell’attivo - Interesse dei creditori - Migliore soddisfazione attraverso la libera contrattazione

Concordato preventivo - Omologazione - Opposizione del creditore dissenziente - Alternative concretamente praticabili - Liquidazione fallimentare

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Concordato misto - Disciplina applicabile - Principi elaborati in tema di contratto misto - Disciplina del contratto prevalente - Integrazione delle diverse discipline nel rispetto dell’autonomia contrattuale



La disciplina del concordato con continuità aziendale cui all’art. 186-bis legge fall. non prevede l’obbligo per il debitore di destinare ai creditori tutte le utilità derivanti dalla continuazione, essendo consentito all'imprenditore, in deroga ai principi di cui all'art. 2740 c.c. ed in un’ottica di favore verso il risanamento dell'impresa, conservare parte delle risorse generate dall'esercizio dell'attività, allo scopo di assicurare all’impresa una patrimonializzazione sufficiente e comunque a porre condizioni adeguate a prevenire future situazioni di crisi; al debitore è invece richiesto di garantire la massimizzazione dell'interesse dei creditori ossia di offrire loro un trattamento economico più vantaggioso rispetto alla liquidazione del patrimonio esistente al momento della proposizione della domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis legge fall., la migliore soddisfazione dei creditori non deve essere intesa in senso assoluto come migliore soddisfazione astrattamente possibile, con conseguente devoluzione ai creditori di ogni utilità e profitto conseguiti dall’imprenditore in continuità, bensì come trattamento più favorevole attraverso un giudizio di comparazione tra il risultato economico prospettato dalla proposta in continuità e quello ricavabile da uno scenario alternativo caratterizzato dalla discontinuità e, quindi, dalla liquidazione dell’impresa.

(Nel caso di specie, il professionista ha attestato che la prosecuzione dell’attività di impresa prevista dal piano era funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori comparando la proposta con l’ipotesi di concordato preventivo liquidatorio che, in assenza istanze di fallimento, appariva come quella concretamente praticabile.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I valori di realizzo nell’ambito di una procedura fallimentare sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli realizzabili mediante una libera contrattazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La comparazione tra le alternative praticabili è una verifica che il tribunale è chiamato a compiere su richiesta del creditore dissenziente e che ha lo scopo di comparare il trattamento riservato dalla proposta concordataria con quello che il creditore avrebbe potuto avere all’esito di una procedura di liquidazione fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al fine di individuare la disciplina applicabile al concordato che presenti elementi di continuità aziendale e liquidatori, è possibile far ricorso ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di contratto misto, i quali risolvono la questione applicando la disciplina tipica del contratto prevalente, salvo che gli elementi del contratto non prevalente non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell’autonomia contrattuale, alla integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto.

Al concordato c.d. misto potrà, pertanto, essere applicata la disciplina del piano concordatario prevalente salva la possibilità di applicare entrambe le regolamentazioni secondo il menzionato criterio della integrazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano


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