Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15978 - pubb. 20/10/2016

Consecuzione di procedure: crisi e insolvenza nella revocatoria

Tribunale Monza, 19 Agosto 2016. Est. Nardecchia.


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Consecuzione di procedure - Crisi e insolvenza



Anche dopo la riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006, qualora, a seguito di una verifica a posteriori, venga accertato, con la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, che lo stato di crisi in base al quale ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche dell'insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta a escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure.

Pertanto, pur in assenza di un accertamento giudiziale in tal senso, qualora al concordato preventivo segua il fallimento, il principio della c.d. consecuzione delle procedure pone una presunzione che il debitore si trovasse, al momento del decreto di apertura della procedura, in stato d'insolvenza, comprovata ex post dalla sopravvenienza del fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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