Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13727 - pubb. 25/11/2015

E' sempre possibile presentare una nuova proposta di concordato, anche quando siano pendenti istanze di fallimento

Appello Torino, 27 Maggio 2015. Pres., est. Grimaldi.


Concordato preventivo - Pendenza di istanze di fallimento - Presentazione di nuova proposta - Ammissibilità - Indagine sulla effettiva novità della proposta - Necessità



Non solo deve riconoscersi al debitore la possibilità di depositare una nuova proposta di concordato dopo che sia scaduto il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, comma 6, legge fall., ma anche, più in generale, si deve affermare che il deposito di una precedente domanda di concordato non costituisce mai, di per sé solo, elemento ostativo alla presentazione di un nuovo ricorso accompagnato dal piano e dalla relazione, neppure allorquando la prima procedura si sia chiusa prematuramente a causa della revoca dell'ammissione o del mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dalla legge. Conseguentemente, la "nuova" proposta concordataria non va bocciata solo perché presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 175 legge fall., in quanto è sempre necessario porre a confronto le due proposte per verificare in concreto se quella successiva sia solamente una copia della precedente, perché solo in questo caso si potrà legittimamente la si potrà dichiarare inammissibile e passare all'esame delle istanze di fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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