Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1371 - pubb. 28/10/2008

Liquidazione coatta amministrativa e vizi procedimentali

Tribunale Milano, 26 Giugno 2008. Est. Marianna Galioto.


Liquidazione coatta amministrativa – Natura ufficio della verifica dei crediti – Ammissione del credito nello stato passivo – Esclusione – Opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall..

Liquidazione coatta amministrativa – Comunicazione ai creditori e ai terzi – Omissione – Opposizione allo stato passivo – Necessità – Applicazione analogica dei vizi procedimentali dell’atto amministrativo e della disciplina del processo.



Nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa, una volta che il credito sia stato preso in considerazione nell’ambito della verifica a carattere ufficioso svolta dal commissario liquidatore e risulti espressamente contemplato nello stato passivo, ai fini della sua esclusione, il creditore deve proporre opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall. nel termine di quindici giorni dalla comunicazione ex art. 209 legge fallim. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’irregolarità del mancato invio della comunicazione prevista dall’art. 207 legge fall. deve essere fatta valere mediante l’opposizione allo stato passivo. Alla fattispecie, potranno essere applicate in via analogica le regole relative ai vizi procedimentali nella formazione dell’atto amministrativo e la disciplina dei vizi del processo, posto che la ratio dell’art. 209, comma 2, legge fall. può essere individuata nell’esigenza di stabilità della procedura, la quale è anche la ratio della disciplina del procedimento amministrativo e della disciplina dei vizi del processo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro



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