Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13512 - pubb. 15/10/2015

Non sussiste alcuno spazio per il tribunale per sindacare la fattibilità economica del concordato, e ciò anche in ipotesi di opposizione all'omologa 'qualificata' ex art. 180 quarto comma l. fall.

Tribunale Rimini, 10 Settembre 2015. Est. Bernardi.


Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Fattibilità economica della proposta – Sindacato da parte del Tribunale – Inammissibilità – Capacità di adempimento del terzo in favore della società concordataria – Giudizio probabilistico spettante esclusivamente al ceto creditorio

Concordato preventivo – Opposizione all’omologazione – Termine per la costituzione previsto dall’art. 180, comma 2, l. fall. – Natura ordinaria e non perentoria – Sussistenza

Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Opposizione “qualificata” all’omologa – Convenienza della proposta – Sindacato da parte del Tribunale – Ammissibilità



Anche in presenza di opposizione all’omologazione, non sussiste alcuno spazio del tribunale per sindacare la fattibilità economica del concordato, al pari di quanto avviene nelle fasi dell’ammissione e della revoca, e ciò anche in ipotesi di opposizione “qualificata” ex art. 180 quarto comma l. fall. (cfr. Cass. 2014/15345).

Attiene al giudizio di fattibilità economica della proposta demandato esclusivamente al ceto creditorio la valutazione della capacità di adempimento del terzo in favore della società concordataria, ove i creditori siano stati edotti con la relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario Giudiziale, per cui deve ritenersi che non sia nei poteri dell’organo giurisdizionale quello di sovrapporre e superare l’informata valutazione dei creditori.

Non è tardiva l’opposizione all’omologazione del concordato preventivo proposta mediante deposito della relativa memoria due giorni prima dell’udienza di omologa, considerata la natura non perentoria del termine di almeno dieci giorni previsto dall’art. 180 secondo comma l. fall. (Cass. n. 18987/2011).

Nel giudizio di omologazione, in ipotesi di opposizione “qualificata” dei creditori, non è escluso il sindacato del Tribunale in ordine alla convenienza della proposta di concordato preventivo, a condizione che sussistano i presupposti previsti dal novellato art. 180, comma 4, l. fall. per cui - in presenza di opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, ove i creditori dissenzienti rappresentino il venti per cento dei crediti ammessi al voto - l’omologa può essere accordata qualora il Tribunale ritenga che “il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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