Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13335 - pubb. 09/09/2015

L'articolo 13, comma 1-quater, TU Spese di giustizia è applicabile anche al procedimento di impugnazione dello stato passivo

Tribunale Treviso, 30 Luglio 2015. Pres., est. Fabbro.


Fallimento - Reclamo avverso lo stato passivo - Procedimento di natura impugnatoria - Soccombenza totale del reclamante - Presupposti per il pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato



Nella disciplina dettata dall'art. 99 L.F., come risultante dalla riforma operata dal decreto legislativo n. 169 del 2007, il reclamo avverso lo stato passivo deL.F.allimento ha natura impugnatoria e consente, quindi, l'applicazione l'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle spese di giustizia di cui al d.p.r. del 30 maggio 2002 n. 115, il quale prescrive che "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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