Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1312 - pubb. 01/09/2008

Efficacia extraprocessuale dell'accertamento del passivo e del giudicato nel processo monitorio

Tribunale Milano, 11 Giugno 2008. Est. Carla Romana Raineri.


Fallimento – Procedimento di accertamento del passivo – Questione dell’efficacia extrafallimentare del provvedimento che dichiara esecutivo lo stato passivo – Idoneità a formare il convincimento del giudice – Sussistenza – Efficacia extrafallimentare della sentenza a seguito delle opposizioni ex artt. 98 e 100 legge fall. – Sussistenza.

Procedimento monitorio – Efficacia ed estensione del giudicato del decreto non opposto – Successivo giudizio con diverso petitum – Efficacia del giudicato in ordine a titolo e causa petendi – Sussistenza.



Nonostante sia controversa la questione se il provvedimento del giudice delegato di accertamento del passivo abbia efficacia solo endofallimentare od anche extrafallimentare, così che tra creditore e debitore abbia effetti analoghi a quelli di una sentenza, non va dimenticato che il giudice può utilizzare le risultanze dello stato passivo come dato obiettivo, capace, secondo il suo incensurabile apprezzamento, di contribuire a formare il proprio convincimento e che, in ogni caso, è incontrovertibile il principio secondo cui, qualora il credito in sede fallimentare sia stato oggetto delle opposizioni previste dagli artt. 98 e 100 L.F., l’accertamento che ne segue, una volta concluso, acquista efficacia di cosa giudicata ed è, quindi, pienamente opponibile, con quella stessa efficacia, in sede extrafallimentare al fallito tornato in bonis. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché il giudicato conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre la regolarità formale del titolo, l’esistenza del credito e l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto - ed ha quindi la medesima portata e misura di quello da sentenza nel giudizio ordinario -, non può avere rilevanza il fatto che il petitum del provvedimento monitorio passato in giudicato sia diverso da quello di un successivo giudizio, dal momento che nel nuovo giudizio non può discutersi dell’esistenza, validità ed efficacia della causa petendi comune alla domande proposte nelle due diverse sedi, risultando ogni questione preclusa, tra le parti, dalla cosa giudicata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



 

r.g. 4928/2003

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.01.2003, la Alfa S.p.a. (Alfa) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano IntesaBci S.p.a., quale incorporante Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. e Cariplo S.p.a. (a propria volta incorporante dell’Istituto Bancario Italiano S.p.a.) chiedendo al Tribunale adito di (i) accertare e dichiarare la nullità ovvero la inefficacia della fideiussione rilasciata in data 20.04.78 dalla ALFA stessa all’Istituto Bancario Italiano S.p.a. (per brevità IBI S.p.a.) nonché del connesso atto costitutivo di ipoteca del 18.04.78 e/o comunque l’estinzione del relativo obbligo di garanzia; (ii) accertare e dichiarare che IBI S.p.a. non era creditrice del Fallimento ALFA della somma di L. 3.000.000.000 per cui con decreto del G.D. del 7.11.1979 era stata ammessa al passivo fallimentare in via privilegiata ipotecaria; (iii) condannare IBI S.p.a., ora IntesaBci-Cariplo, a restituire alla stessa attrice la somma di Euro 1.549.370,70 oltre interessi legali e (iv) condannare IBI S.p.a., ora IntesaBci-Cariplo, al risarcimento del danno subito dalla società attrice.

All’udienza di prima comparizione, in data 30 aprile 2003, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta IntesaBci S.p.a. (ora Intesa San Paolo S.p.a.), quale incorporante di Cariplo S.p.a., chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili ed infondate.

A tale prima udienza il Giudice rinviava la causa ex art. 183 c.p.c. all’udienza dell’ 8.07.2003 per la comparizione delle parti.

A tale udienza il Giudice interrogava liberamente le parti presenti e, verificata la inconciliabilità della lite, rinviava la causa, su istanza di parte attrice, al 12.11.2003, assegnando i termini di cui all’art. 183, comma 5 c.p.c..

Nel rispetto del primo termine assegnato, la ALFA depositava memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., mentre nulla veniva depositato dalla difesa della convenuta. In detta memoria, l’attrice spiegava una domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della convenuta. Quest’ultima, nella successiva memoria di replica ex art. 183 c.p.c., ne eccepiva la novità e comunque  l’inammissibilità, ed eccepiva altresì la intervenuta rinuncia alla domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. in quanto non riproposta.

Alla successiva udienza ex art. 184 c.p.c. del 12 novembre 2003, il Giudice assegnava alle parti termini per produrre nuovi documenti ed indicare nuovi mezzi di prova (fino al 2 febbraio 2004) e per indicare prova contraria (fino all’1 marzo 2004), rinviando la causa, per l’assunzione dei provvedimenti previsti dall’art. 184 c.p.c., all’udienza del 23 marzo 2004.

All’udienza del 31 gennaio 2008, dopo un rinvio motivato dalla temporanea assegnazione del giudice ad altro Ufficio, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo osserva il Giudicante che il credito vantato da IBI S.p.a. verso ALFA e qui contestato è già stato accertato in sede fallimentare, attraverso il decreto del giudice delegato, con il quale è stato dichiarato esecutivo, ex art. 97 L.F., lo stato passivo.

Controversa e dibattuta è la questione circa l’efficacia, da limitarsi all’ambito della procedura fallimentare oppure da ritenersi estesa anche dopo ed al di fuori di essa, del provvedimento del Giudice Delegato, relativo all’accertamento del passivo.

La prevalente giurisprudenza della Suprema Corte riconosce al decreto (ove non impugnato) che dichiara esecutivo lo stato passivo un’efficacia preclusiva, nell’ambito della procedura fallimentare, di ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, alla validità ed efficacia del titolo da cui esso deriva ed all’esistenza delle eventuali cause di prelazione, escludendo nel contempo che esso possa avere, in sede extrafallimentare, gli effetti di una decisione, tra singolo creditore e debitore, avente ad oggetto il credito (Cass. 2545/90; Cass. 952/87).

Non va tuttavia ignorata l’esistenza di un diverso orientamento, peraltro suffragato da autorevole giurisprudenza (App. Bologna 13.03.70; Trib. Milano 03.03.77), secondo cui il decreto di esecutività dello stato passivo, divenuto definitivo, avrebbe effetti anche in sede extrafallimentare, determinando, tra debitore e creditore, effetti analoghi a quelli di una sentenza.

Ma risulta pacifico sia in dottrina, sia secondo le pronunce della stessa Corte di legittimità, che il Giudice possa in ogni caso utilizzare le risultanze dello stato passivo come dato obiettivo, capace, secondo il suo incensurabile apprezzamento, di formare (o contribuire a formare) il suo convincimento sulla materia controversa (cfr. Cass. 2545/90; Cass. 21/72).

Del pari incontrovertibile è il principio secondo cui, qualora il credito in sede fallimentare sia stato oggetto (come è avvenuto nel caso di specie) delle opposizioni previste dagli artt. 98 e 100 L.F., l’accertamento che ne segue, una volta concluso, acquista efficacia di cosa giudicata e, quindi, risulta pienamente opponibile, con quella stessa efficacia, in sede extrafallimentare al fallito tornato in bonis (Cass. n. 6186/1983; Cass. n. 753/1981).

Nel caso di specie l’ammissione al passivo fallimentare del credito ipotecario di cui è causa vantato dalla società IBI S.p.a. è stata contestata, in sede giudiziaria, da altro creditore concorrente (Condominio “San Siro Park”) mediante impugnazione del credito ammesso ex art. 100 L.F. (doc. 5 parte convenuta).

Nella causa così introdotta, n. 17071/79 R.G. ed assegnata alla Sez. II Civile del Tribunale di Milano, si è costituita in giudizio, resistendo alla predetta impugnazione, l’IBI S.p.a. e, a conclusione della causa medesima, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3563 del 10 marzo 1983 – 5 maggio 1983 (doc. 7 parte convenuta) ormai passata in giudicato, ha respinto l’opposizione.

Orbene, poiché il credito di cui si controverte è stato non solo accertato in sede fallimentare con sua ammissione al passivo confermata con il decreto esecutivo ex art. 97 l.fall, ma anche accertato con sentenza di questo Tribunale passata in giudicato, a seguito dell’opposizione proposta, deve conseguentemente ritenersi preclusa ogni ulteriore contestazione da parte della ALFA tornata in bonis.

 

Sotto un altro profilo è condivisibile quanto affermato dalla Difesa della Banca  circa l’inammissibilità delle domande proposte dall’attrice a motivo del giudicato che si è formato sulla validità ed efficacia della fideiussione rilasciata a favore dell’IBI.

Si osserva in proposito che con ricorso per decreto ingiuntivo datato 31 dicembre 1978 (doc. 8 parte convenuta) l’IBI S.p.a. richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti, oltre che della G. S.p.A. (già I. S.p.A.) debitrice principale, di ALFA, nella qualità di garante, nonché nei confronti del Sig. F.R. e dell’Ing. F.P., anch’essi garanti, per l’importo di Lit. 439.920.000, oltre agli interessi legali, alle spese del procedimento monitorio ed al costo della registrazione delle fideiussioni azionate;

L’IBI allegava, a giustificazione del credito vantato nei confronti di ALFA e, quindi, dell’ingiunzione di pagamento richiesta nei confronti di quest’ultima, di essere in possesso della fideiussione rilasciata, appunto, da ALFA stessa, a favore di IBI a garanzia della esposizione debitoria dell’I. S.p.A. (che, in seguito, modificava la denominazione sociale in G. S.p.A.): si trattava nell’occasione della medesima fideiussione di cui ALFA, nel presente giudizio, contesta la validità ed efficacia per giungere a richiedere la restituzione dell’importo ricevuto dall’IBI in sede di riparto fallimentare, come risulta evidente dal confronto fra la fideiussione prodotta, nella presente causa, da parte attrice sub doc. 5 e quella allegata dalla convenuta sub doc. 7 del ricorso per ingiunzione (doc. 8 di parte convenuta);

Dall’esame del decreto ingiuntivo si evince inoltre che lo stesso veniva ritualmente notificato (oltre che agli altri debitori ingiunti) a ALFA in data 19 gennaio 1979 (cfr. relazione di notifica in calce al doc. 8 di parte convenuta).

Ebbene, non avendo ALFA proposto (al pari dei debitori ingiunti) rituale e tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in data 17 febbraio 1979 detto decreto veniva dichiarato esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquisendo, in mancanza di opposizione da parte di ALFA, autorità ed efficacia di cosa giudicata anche nei confronti di quest’ultima.

A tal proposito va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza  n. 15178/2000 e cioè che “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione  e  non dedotti con l’opposizione” con la conseguenza che “Il decreto ingiuntivo non opposto è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata  sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine ai soggetti che all’oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende, per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, ed alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico-giuridico, ad un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto” (Cass. n. 9335/2000).

Ed il giudicato da decreto non può “che avere la medesima portata e misura di quello da sentenza nel giudizio ordinario, non potendosi riesaminare le questioni da esso decise definitivamente per l’acquiescenza del debitore che non ha tempestivamente proposto l’opposizione ovvero l’ha proposta, non costituendosi successivamente” (Cass. n. 15178/2000).

Appare dunque incontrovertibile che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo di cui si è detto vale ad impedire che ALFA possa porre in discussione l’esistenza, la validità e l’efficacia del rapporto giuridico da cui IBI S.p.a. ha tratto titolo per ottenere il predetto decreto ingiuntivo e, cioè, della fideiussione. La IBI S.p.a. è stata infatti riconosciuta creditrice di ALFA nell’ambito del procedimento monitorio, essendosi quest’ultima costituita garante dell’I. S.p.A. (poi G. S.p.A.), ed avendo rilasciato, per l’appunto, la fideiussione di cui si verte nel presente giudizio.

Non essendosi ALFA opposta al citato decreto ingiuntivo, contestando come nel presente giudizio la validità ed efficacia della fideiussione, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ha sancito la validità ed efficacia della fideiussione medesima.

L’obiezione di parte attrice secondo cui il decreto ingiuntivo predetto sarebbe stato richiesto ed ottenuto non per l’intero credito riveniente dalla fideiussione, ma soltanto per una parte di tale credito, non appare rilevante. Ed invero, la tesi secondo cui la cosa giudicata non impedirebbe di ridiscutere la validità (nel caso di specie) della fideiussione in relazione ad un diverso petitum non è condivisibile, non potendosi ammettere che tra le medesime parti (IBI, ora, per effetto della incorporazione, Banca Intesa S.p.A., da un lato, e ALFA, a seguito del ritorno in bonis, dall’altro lato) possano coesistere due provvedimenti giudiziari che dichiarino contemporaneamente valida (il decreto ingiuntivo) e (in ipotesi) nulla ovvero inefficace (la sentenza) la medesima fideiussione.

Non presenta, dunque, alcun rilievo il fatto che il petitum del provvedimento passato in giudicato sia diverso da quello del successivo giudizio dal momento che, nel nuovo giudizio, non può venire in discussione l’esistenza, la validità e l’efficacia della causa petendi comune alle domande proposte nelle due diverse sedi, risultando ogni questione al riguardo preclusa, tra le parti, dalla cosa giudicata.

Di nessun pregio risulta infine la ulteriore affermazione di parte attrice secondo cui il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. –che, avrebbe permesso di esaminare la questione della validità ed efficacia della fideiussione in parola– non sarebbe stato promosso (secondo quanto affermato dall’attrice) “poiché colui che aveva titolo per farlo, l’Ing. “F.P., era proprio lo stesso soggetto che aveva autorizzato il rilascio della fideiussione da parte della ALFA a favore dell’IBI a garanzia delle esposizioni della I. per esclusivi interessi personali già noti”.

Si rileva infatti che, in ogni caso, detta circostanza non inciderebbe minimente sull’incontestabilità, in questa sede, del giudicato formatosi sul provvedimento monitorio ottenuto dall’IBI, costituendo, semmai, motivo idoneo su cui fondare l’azione di responsabilità nei confronti del predetto ex Amministratore Unico di ALFA, Ing. F.P..

Con riferimento alla domanda di parte attrice di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. si rileva come essa sia inammissibile, in quanto tardivamente proposta, e comunque assorbita nella decisione in forza delle considerazioni che precedono.

Resta altresì assorbita la domanda originariamente proposta da parte attrice, nell’atto di citazione, di ripetizione di pagamento ex art. 2033 c.c., da ritenersi peraltro rinunciata in quanto non riproposta nelle conclusioni contenute nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. né nelle conclusioni definitivamente formulate in sede di precisazione delle conclusioni.

Infine non può trovare accoglimento la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto la parte convenuta non ha assolto l’onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa del danno lamentato (cfr. Cass. S.u. 7583/04, ord.).

Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il G.I, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando:

respinge le domande tutte proposte dall’attrice;

respinge la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;

condanna la Alfa S.p.a. a rifondere alla convenuta Intesa San Paolo S.p.a. le spese del presente giudizio, che vengono liquidate in Euro 35,75 per esborsi; Euro 4.297,00 per diritti ed Euro 19.000,00 per onorari; oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, lì 11.06.2008.

Il G.U.

Dott.ssa Carla Romana Raineri


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