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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13107 - pubb. 22/07/2015.

Società cooperativa: al credito del socio finanziatore non si applica la regola della postergazione


Tribunale di Treviso, 19 Gennaio 2015. Est. Valle.

Finanziamento dei soci - Società cooperativa - Postergazione - Verifica in concreto della reale esigenza di tutela dei creditori rispetto ai soci finanziatori - Necessità


Se da un lato può essere condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo il quale la regola della postergazione di cui all'articolo 2467 c.c. costituisce espressione di un principio generale applicabile non soltanto alle società a responsabilità limitata ma anche alle società per azioni o ad altri tipi di società, occorre, tuttavia, verificare in concreto se il particolare tipo sociale costituito dalla società cooperativa ponga la medesima esigenza di tutela dei creditori rispetto ai soci finanziatori. In realtà, la struttura della società cooperativa è tale da far ritenere che il ruolo del capitale all'interno di essa sia parzialmente diverso rispetto alle società lucrative, finalizzato com'è ad una gestione mutualistica, e che non sia completamente assimilabile il prestito sociale cooperativo al finanziamento di cui all'articolo 2467 c.c. Infatti, a differenza dei soci finanziatori delle società lucrative, la disciplina normativa del prestito sociale cooperativo è orientata alla tutela del socio prestatore, così come si può ricavare dai limiti di prestito, legati al rapporto con il patrimonio sociale o dalla previsione di schemi di garanzia che assicurino il rimborso dei soci almeno di una determinata percentuale; inoltre, il prestito sociale cooperativo può riguardare una grande quantità di soggetti i quali non hanno poteri tali da incidere sulla gestione sociale; va considerato, infine, che le finalità perseguite dal socio cooperativo con il prestito rispondono a proprie esigenze di risparmio o di investimento, a differenza del socio finanziatore di società a responsabilità limitata che interviene mettendo a disposizione della società nuovi mezzi finanziari in forza dell'interesse che ha nella società stessa. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ammesso al passivo il credito del socio di società cooperativa in via chirografaria, senza postergazione alcuna). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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