Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12953 - pubb. 02/07/2015

Conseguenze della mancata comunicazione alla PEC del creditore del progetto di stato passivo recante l’esclusione del credito

Tribunale Milano, 11 Dicembre 2014. Pres., est. Caterina Macchi.


Mancata comunicazione alla PEC del creditore, da parte del curatore, del progetto di stato passivo recante l’esclusione del credito – Conseguente mancato utilizzo del termine ex art. 95 co. 2 l.f. per il deposito di documentazione integrativa – Produzione di tale documentazione nel successivo giudizio di opposizione a stato passivo – Condanna del Fallimento, sebbene non costituito, alla rifusione delle spese di giudizio – Sussistenza



Qualora il curatore, pur essendo a conoscenza della PEC del creditore, non abbia trasmesso a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 95 co. 2 prima parte l.f., il progetto di stato passivo recante l’esclusione della pretesa, tale difetto di comunicazione impedisce verosimilmente al creditore di usufruire del termine, previsto dal medesimo art. 95 co. 2 l.f., per depositare la documentazione integrativa affinché la stessa possa essere esaminata in sede di verifica dei crediti. Ne consegue che, ove tale documentazione integrativa sia depositata dal creditore nell’ambito del successivo giudizio di opposizione a stato passivo, e l’opposizione sia accolta, il difetto di comunicazione del progetto di stato passivo secondo le modalità telematiche introdotte dal d.l. 179/2012 costituisce circostanza che giustifica la condanna del Fallimento, sebbene non costituito, alla rifusione delle spese di lite. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


Il testo integrale


 


Testo Integrale