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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12277 - pubb. 19/03/2015.

Escussione di pegno costituito da attività finanziarie e rapporti con procedure di liquidazione giudiziale


Tribunale di Brescia, 27 Gennaio 2015. Est. Alessia Busato.

Escussione pegno – Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili – Provvedimenti cautelari – Ordinanza di consegna da parte del Tribunale – Revoca


In caso di evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio può procedere, in caso di apertura di una procedura di liquidazione, alla vendita delle attività finanziare oggetto del pegno ex art. 4 d.Lgs n. 170/2004, senza che la facoltà di vendita diretta delle attività finanziarie sia preceduta dall’ammissione al passivo fallimentare con privilegio del credito garantito ex art. 53 l.Fall.. (Emanuele Rompon) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Emanuele Rompon


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