Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12084 - pubb. 17/12/2014

Sindacato del tribunale sulla formazione delle classi e applicazione in concreto dei criteri della omogeneità giuridica ed economica

Appello Roma, 15 Dicembre 2014. Est. Raffaella Tronci.


Concordato preventivo - Formazione delle classi - Controllo del tribunale - Finalità - Garanzia di formazione genuina della maggioranza - Prevenzione di abusi - Rispetto dell'ordine delle cause di prelazione

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Omogeneità giuridica - Significato

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Omogeneità economica - Significato

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Sindacato del tribunale - Individuazione delle disomogeneità funzionali all'espressione del diritto di voto



Il controllo del tribunale sulla formazione delle classi è connesso al principio di maggioranza che regola l'approvazione del concordato ed è finalizzato a garantire una formazione genuina della maggioranza, evitando possibili abusi, nonché a garantire il rispetto delle loro ordine di graduazione dei privilegi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il concetto di omogeneità giuridica che deve essere tenuto presente nella formazione delle classi attiene alla omogeneità delle posizioni giuridiche, il quale consente la articolazione dei livelli, delle modalità e dei tempi di soddisfo in ragione della qualità delle pretese creditorie chirografarie e privilegiate - queste ultime eventualmente distinte in ragione della specifica causa di prelazione, correlata ai beni presenti nella massa attiva del concordato e dunque conformate al principio della parità di trattamento in relazione alla possibilità di realizzo dei beni soggetti a prelazione -, pretese creditorie contestate, nella misura o nella qualità, pretese assistite da garanzie esterne alla massa attiva, pretese sostenute da titolo esecutivo provvisorio, ecc. Quello della omogeneità giuridica è, in sostanza, un criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il concetto di omogeneità economica che accomuna i creditori di una stessa classe consente di individuare i creditori in relazione alla fonte ed alla tipologia socioeconomica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc.) ed è volto a garantire la par condicio creditorum sul piano sostanziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il sindacato del tribunale in ordine alla formazione delle classi deve tendere a rilevare quelle disomogeneità che sono funzionali alla espressione del diritto di voto, quelle disomogeneità che portano cioè un dato soggetto ad esprimersi in senso difforme per la tutela di un interesse singolare proprio e diverso da quello degli altri appartenenti alla classe (ad esempio il caso di un creditore chirografario che abbia garanzie su beni di terzi estranei al concordato). In tale ottica, anche il trattamento riservato alla proposta di concordato, incidendo sulla motivazione del voto, può valere ad individuare l'interesse economico omogeneo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Carlo De Angelis


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