ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11825 - pubb. 22/12/2014.

L'attestatore del concordato preventivo non deve andare alla ricerca di comportamenti che possono generare responsabilità o provocare la mancata ammissione della proposta


Tribunale di Firenze, 25 Novembre 2014. Est. Monti.

Concordato preventivo - Delitto di cui all'articolo 236 bis LF di falsità ideologica nelle relazioni o attestazioni - Compiti del perito attestatore - Ricerca di comportamenti o di situazioni suscettibili di responsabilità - Esclusione


Il compito del perito attestatore è quello della verifica dei dati del piano concordatario, allo scopo di verificare che lo stesso soddisfi le sue finalità, senza entrare nel merito delle scelte imprenditoriali che hanno originato i dati stessi e senza ricercare eventi, comportamenti o situazioni suscettibili di evidenziare responsabilità o provocare la mancata ammissione della proposta. L'attestatore riveste, infatti, un ruolo neutrale rispetto alla vicenda concordataria, non è un curatore nè un commissario giudiziale e non ha il compito di esprimersi sulla liceità delle operazioni effettuate dall'imprenditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Carlo Brogioni


Il testo integrale