Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11540 - pubb. 06/11/2014

Nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per vizio della notifica a mezzo PEC al debitore del ricorso e del decreto di convocazione ex art. 15 L.F.

Appello Bologna, 20 Ottobre 2014. Est. Florini.


Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Notifica a mezzo PEC del ricorso e del decreto di convocazione ex art. 15 L.F. – Indirizzi PEC “duplicati” assegnati contemporaneamente a più imprese – Mancata costituzione del debitore nel procedimento – Violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio – Nullità della sentenza di fallimento



Il meccanismo vigente delle notifiche a mezzo PEC consente una verifica del loro esito di natura meramente “virtuale”, poiché il cancelliere individua l’indirizzo PEC – cui va notificato il ricorso ed il decreto di convocazione prefallimentare – ricavandolo automaticamente dal sistema, attraverso l’inserimento del solo codice fiscale del debitore. (Carlo-Enrico Salodini) (riproduzione riservata)

È pacifica l’eventualità che presso l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC) si trovino iscritte più imprese con il medesimo indirizzo PEC, anche se per una sola di esse tale indirizzo, risulta poi attivo. (Carlo-Enrico Salodini) (riproduzione riservata)

Alcun controllo successivo è previsto, ai fini della verifica circa la reale corrispondenza tra il titolare dell’indirizzo PEC – cui si intendeva far pervenire quella notifica – e l’elemento identificativo (codice fiscale/partita IVA) del soggetto al quale essa risulta poi effettivamente recapitata. (Carlo-Enrico Salodini) (riproduzione riservata)

Malgrado l’apparente “buon fine” della notifica ex art. 15 L.F. – pur documentata come “regolare”, attraverso la cd. attestazione di consegna pervenuta alla cancelleria – essa non può ritenersi validamente ed utilmente perfezionata, ai fini del suo scopo essenziale di instaurare il contradditorio nei confronti della società poi dichiarata fallita qualora la notifica a mezzo PEC abbia effettivamente raggiunto una società diversa da quella che ne doveva essere la destinataria, con conseguente nullità della notifica. (Carlo-Enrico Salodini) (riproduzione riservata)

La notifica ex art. 15 L.F. pervenuta ad una società diversa da quella che ne doveva essere la destinataria e titolare del medesimo indirizzo PEC è nulla e non inesistente in presenza di chiarissime e rilevanti relazioni tra la notifica del ricorso-decreto ed il soggetto cui essa doveva pervenire come effettivo destinatario, insite nella corrispondenza letterale fra la PEC e la sua denominazione societaria, nell’iscrizione alla CCIAA su apposita iniziativa e nella relativa domanda per conseguire l’indirizzo PEC utilizzato ai fini della notifica. (Carlo-Enrico Salodini) (riproduzione riservata)

Gli unici strumenti utili ai fini della sanatoria del vizio di nullità della notifica sono la rinnovazione dell’atto invalido, oppure la costituzione del debitore in giudizio. Il mero intervento di terzi estranei al contradditorio non può ottenere tale risultato sanante. (Carlo-Enrico Salodini) (riproduzione riservata)

La notifica non può ritenersi avverata, né può ritenersi precluso al debitore avvalersi della nullità della notifica, anche nel caso in cui il debitore si sia sottratto alla notifica volontariamente o per colpevole negligenza, rendendosi irreperibile. (Carlo-Enrico Salodini) (riproduzione riservata)

La nullità della notifica ex art. 15 L.F. determina la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente rimessione degli atti al Tribunale ai sensi dell’art. 354 c.p.c.. (Carlo-Enrico Salodini) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Alberto Camellini e Carlo-Enrico Salodini


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