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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10235 - pubb. 27/03/2014.

Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutiveĀ e cautelariĀ sul patrimonio del debitore ex art. 168 L.F. non si applica al giudizio di ottemperanza promosso non già nei confronti del debitore, ma nei confronti del terzo pignorato


T.A.R. di Firenze, 05 Marzo 2014. Est. Grauso.

Ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. - Idoneità ad essere posta in esecuzione per mezzo del giudizio di ottemperanza - Sussiste - Assegnazione pro solvendo - Estinzione del diritto del creditore procedente - Avviene soltanto con il pagamento che il debitore assegnato effettua all'assegnatario (art. 2928 c.c.) -  Fallimento - Art. 44 l.f. - Applicabilità ai pagamenti effettuati dal terzo debitor debitoris - Sussiste - Concordato preventivo - Art. 44 l.f. - Non si applica - Art. 167, comma 2, l.f. - Non si applica al pagamento fatto dal debitore assegnato - Art. 168 l.f. - Non si applica al giudizio di ottemperanza nei confronti del debitor debitoris.


Sebbene l'ordinanza di assegnazione determini il trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore assegnatario, nondimeno il credito del terzo nei confronti del debitore esecutato non si estingue con l'assegnazione, ma rimane quiescente per effetto della condizione del “salvo esazione”. Operando l’assegnazione pro solvendo, essa non produce l’effetto dell’immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum condizionata al pagamento integrale. (Germano Scarafiocca) (riproduzione riservata)

Il pagamento del terzo debitore eseguito a favore del creditore assegnatario, oltre ad essere revocabile a norma dell'art. 67 l. fall. se intervenuto nell’anno antecedente il fallimento, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 44 l. fall., che sanziona con l’inefficacia i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ancorché in forza di provvedimento di assegnazione in data anteriore. (Germano Scarafiocca) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo, non si applica l'art. 44 l. fall., Per cui il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore procedente ha sempre effetto liberatorio anche per il debitore principale, fermo restando l'obbligo del creditore accipiente di restituire alla massa quanto indebitamente percepito. (Germano Scarafiocca) (riproduzione riservata)

L'art. 168 l. fall., il quale fa divieto ai creditori, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, non si applica al giudizio di ottemperanza promosso non già nei confronti del debitore, ma nei confronti del terzo pignorato. (Germano Scarafiocca) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Germano Scarafiocca


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