La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9759 - pubb. 28/11/2013

Danno iatrogeno differenziale: il Tribunale di Milano “guida” nella liquidazione personalizzata, senza automatismi

Tribunale Milano, 30 Ottobre 2013. Pres., est. Bichi.


Danno iatrogeno – Lesione – Su pregressa situazione di patologia – Incremento differenziale del pregiudizio – Cd. Danno iatrogeno incrementativo – Imputabilità risarcitoria dell’incremento – Criteri di selezione delle conseguenze risarcibili.

Danno iatrogeno – Lesione – Su pregressa situazione di patologia – Incremento differenziale del pregiudizio – Cd. Danno iatrogeno incrementativo – Liquidazione in via equitativa – Applicazione “mera” del dato tabellare – Esclusione.

Consenso informato – Informazioni complete – Necessità – Consenso presunto – Esclusione.



In linea pressoché costante, il danno iatrogeno è sempre un danno disfunzionale che si inserisce in una situazione in parte già compromessa, rispetto alla quale si determina un incremento differenziale del pregiudizio. L’imputabilità risarcitoria di tale “incremento” richiede una selezione, nell’ambito della complessiva situazione di invalidità della parte lesa, delle conseguenze, per individuare il danno alla persona oggetto dell’obbligo risarcitorio a carico del medico operante. Principio che si riflette sui criteri liquidatori di esso che non possono prescindere dal rilievo  che assume la situazione preesistente sotto due principali profili: a) non può farsi gravare sul medico, in via automatica, una misura del danno da risarcirsi incrementata da fattori estranei alla sua condotta, così come verrebbe a determinarsi attraverso una automatica applicazione di tabelle con punto progressivo, computato a partire, in ogni caso, dal livello di invalidità preesistente; b) la liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Un criterio orientativo per guidare l’esercizio dell’equità del giudice nella liquidazione del danno non patrimoniale da danno iatrogeno è il ricorso alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale. Il dato relativo concernente la misura differenziale va considerato nel suo rilievo di base (al fine di evitare che l’obbligo risarcitorio del debitore sia automaticamente maggiore in dipendenza di fatti e condotte già da altri causate o preesistenti) e, quindi, adeguatamente rimodulato in considerazione della  vicenda clinica e della situazione concreta della parte lesa: ciò sotto ogni profilo rilevante e attinente ai riflessi sulla sua integrità psico-biologica, al condizionamento e al pregiudizio nello svolgimento delle sue attività areddituali, ad ogni ulteriore aspetto morale che concorre a descrivere il danno non patrimoniale, e, necessariamente, sulla base delle risultanze e delle allegazioni anche presuntive offerte dalla parte. Tale rimodulazione risponde alla esigenza di “personalizzazione” del danno – con dato di partenza quello di base della tabella del Tribunale di Milano – con cui non si individua, nell’ambito del danno differenziale iatrogeno, il fenomeno dell’aumento progressivo marginale del punto in considerazione della maggiore afflittività ipotetica della lesione, cui fa riferimento la tabella milanese, ma l’adeguamento della determinazione del risarcimento base, in aumento o in diminuzione, alla condizione concreta della parte lesa, senza alcun prefigurato e rigido vincolo in aumento o in diminuzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il medico-chirurgo viene meno all'obbligo a suo carico in ordine all'ottenimento del cosiddetto consenso quando non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, le informazioni scientificamente possibili sull'intervento chirurgico che intende eseguire e sui possibili rischi dell'intervento stesso. Informazione che, appunto deve essere valutata in termini di concreta esigibilità e adeguatezza in rapporto alle implicazioni specialistiche, sia diagnostiche che terapeutiche, da riferirsi al paziente. Consenso che non può essere presunto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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