Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8994 - pubb. 23/05/2013

Azione di rivendicazione e petizione ereditaria, accessione nel possesso, onere della prova e forma per la donazione di bene di rilevante valore

Tribunale Torino, 27 Marzo 2013. Est. Marisa Gallo.


Azione di rivendicazione – Onere della prova – Proprietà dei danti causa sino ad un acquisto a titolo originario o usucapione.

Accessione nel possesso – Onere della prova – Titolo idoneo a giustificare la traditio del bene posseduto.

Petitio hereditatis – Onere della prova: qualità di erede e esistenza nell'asse ereditario dei beni rivendicati.

Donazione di dipinto di rilevante valore economico e storico artistico – Forma dell'atto pubblico a pena di nullità.



Nell'azione di rivendicazione, il rivendicante deve provare la titolarità del diritto di proprietà del precedente dante causa fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero l'avvenuta usucapione in suo favore. (Lorena Iannuzzi) (riproduzione riservata)

Nell'accessione nel possesso affinchè il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso; l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa. (Lorena Iannuzzi) (riproduzione riservata)

La donazione di un dipinto, di rilevante valore economico e storico artistico, deve avvenire a pena di nullità con atto pubblico, rilevando la particolare qualità del bene in relazione al compendio mobiliare ove è inserito. (Lorena Iannuzzi) (riproduzione riservata)

Nella petitio hereditatis l'attore può limitarsi a provare la propria qualità di erede e l'esistenza nell'asse ereditario, al tempo di apertura della successione, dei beni di cui domanda la restituzione. (Lorena Iannuzzi) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Cristina Rey e Lorena Iannuzzi


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