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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8500 - pubb. 13/02/2013.

Lesione o uccisione dell’animale da affezione e danno non patrimoniale


Tribunale di Torino, 29 Ottobre 2012. Est. Paola Ferrero.

Danno cagionato da animali – Risarcimento del danno – Rapporto fra uomo e animale – Lesione o uccisione dell’animale da affezione – Danno non patrimoniale – Risarcibilità – Sussistenza.

Liquidazione giudiziale delle spese del primo grado di giudizio conclusosi prima dell’entrata in vigore del D.L. 1/2012 e del D.M. 140/2012 – Tariffe professionali previgenti – Applicabilità.

Liquidazione giudiziale delle spese del primo grado di giudizio conclusosi prima dell’entrata in vigore del D.L. 1/2012 e del D.M. 140/2012 – Tariffe professionali previgenti – Applicabilità.


Anche in considerazione della legge n. 201/2010, con cui lo Stato Italiano ha ratificato la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (la quale valorizza l’importanza di questi ultimi a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società), il rapporto tra padrone ed animale da affezione deve essere oggi ritenuto espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall’art. 2 della Costituzione. Laddove allegato, provato e dotato dei necessari requisiti di gravità, è pertanto risarcibile il danno non patrimoniale subito a causa della perdita dell’animale d’affezione o della sua lesione. Tale danno ha natura di debito di valore ed è pertanto suscettibile di rivalutazione monetaria. (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)

Il giudice d’appello deve liquidare le spese del primo grado di giudizio sulla base delle tariffe vigenti all’epoca in cui lo stesso si è concluso con l’emanazione della sentenza successivamente impugnata (fattispecie concreta avente ad oggetto sentenza di primo grado emanata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 e del D.M. 140/2012 e sentenza di appello emanata dopo l’entrata in vigore delle norme appena citate). (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)

Liquidazione giudiziale delle spese del grado d’appello conclusosi dopo l’entrata in vigore del D.L. 1/2012 e del D.M. 140/2012 – Parametri stabiliti dal D.M. 140/2012 - Applicabilità
“Atteso che il sistema delle tariffe forensi è stato abrogato dal D.L. n. 1/2012, la cui ultrattività è ormai venuta meno, e che i parametri stabiliti dal D.M. 140/2012 sono gli unici riferimenti per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale e debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca a compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completata la propria prestazione professionale (ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali poi abrogate), il giudice d’appello deve liquidare le spese del giudizio di appello, conclusosi con l’emanazione della sentenza dopo l’entrata in vigore del D.M. 140/2012, in applicazione dei parametri stabiliti da tale ultima disposizione (fattispecie concreta avente ad oggetto sentenza di primo grado emanata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 e del D.M. 140/2012 e sentenza di appello emanata dopo l’entrata in vigore delle norme appena citate).” (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabrizio De Francesco


Massimario, art. 91 c.p.c.


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