Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 738 - pubb. 01/07/2007

Autostrada e danno causato da animali selvatici

Tribunale Torino, 30 Maggio 2003. .


Rete autostradale - Danni a veicoli e conducenti causati dall'attraversamento di animali selvatici - Dovere della società concessionaria di predisporre idonea recinzione - Responsabilità - Sussistenza.



 


 


Nella causa civile iscritta al n.7614/01 R.G.
Avente per oggetto: Contratti atipici.

Promossa da:

MERCHANT LEASING & FACTORING S.p.A. e BALDASSINI TOGNOZZI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., elettivamente domiciliate in Trini, presso lo studio dell’Avv. Guido Bianchetti che le rappresenta e difende unitamente all’Avv. Enrico Ancillotti del foro di Firenze, per procura in atti.

- PARTE ATTRICE -

contro

A.T.I.V.A. S.p.A., selettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell’Avv. Carlo Vaira che larappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE CONVENUTA -

Udienza di precisazione delle conclusioni: 14 marzo 2003

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

“Piaccia all’Ecc.mo Giudice del Tribunale di Torino:
nel merito: condannare la convenuta al pagamento della cifra complessiva di £ 20.556.600/€ 10.616,60; in via istruttoria, in caso di necessità e di bisogno ci si riporta alle già precisate conclusioni; con vittoria di spese e onorari”.

PER PARTE CONVENUTA

“Ferme restando le richieste istruttorie in atti, nel merito in via principale assolvere la conchiudente da ogni pretesa attorea. In via subordinata, limitare la condanna della convenuta al grado di colpa accertando e statuendo in corso di causa.
In ogni caso, con il pieno favore di spese e competenze del giudizio, oltre maggiorazioni di legge, CPA ed IVA nelle previste misure ed oltre le spese di CTU”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13.7.01, MERCHANT LEASING & FACTORING S.p.A. e BALDASSINI TOGNOZZI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. convenivano in giudizio A.T.I.V.A. S.p.A., per ottenere il pagamento della somma di £.20.556.600, a titolo di risarcimento dei danno patiti in seguito al sinistro, verificatosi il 21.1.2000, sul tratto autostrade gestito dalla convenuta a causa dell’improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cinghiale.

Si costituiva in giudizio la A.T.I.V.A. S.p.A., contestando la pretesa attorea e sostenendo in particolare: che non erano state segnalate specifiche violazioni di norme di diligenza e/o di sicurezza a suo carico; che non erano stati rilevati varchi nella rete di recinzione nelle vicinanze del sinistro; che era applicabile il disposto dell’art. 2043 c.c. e pertanto era onere attoreo quello di indicare la specifica violazione di norme di diligenza; che la visibilità era ottima, le condizioni climatiche buone e sul tratto in esame era stata regolarmente posizionata la segnaletica stradale corretta; che non si opponeva alla quantificazione dei danni come esposta dalle attrici. Chiedeva il rigetto della domanda attorea, con il favore delle spese del giudizio.

Con ordinanza riservata del 20.9.2002, il GI rigettava le istanze di istruttoria orale e riteneva la causa matura per la decisione.All’udienza del 14.3.2003 le parti precisavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta a decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va osservato che parte attrice ha genericamente richiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’impatto con il cinghiale che le aveva tagliato la strada, così mostrando di volere esperire in via alternativa sia l’azione contrattuale che quella extra contrattuale.Nell’ipotesi qui in esame non è configurabile una responsabilità di natura contrattuale: come più volte statuito dalla Suprema Corte che “la responsabilità del proprietario o concessionario di un’autostrada nei confronti del conducente di un autoveicolo è extracontrattuale perché il pagamento del pedaggio non determina la nascita di un rapporto contrattuale ma si risolve in una prestazione pecuniaria (tassa) imposta all’utente per poter usufruire di un pubblico servizio” (Cass. 9 febbraio 1981 n. 800 e 18 marzo 1971 n. 779).

Passando al merito della causa va innanzitutto premesso che “Con riguardo a danni subiti da utenti di autostrade non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nei confornti della P.A. proprietaria dell’autostrada ovvero del concessionario della medesima, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo. Di conseguenza il danneggiato può agire per il risarcimento soltanto in base al diverso principio del “neminem laedere” ex art. 2043 c.c., alla cui stregua l’ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che essa non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall’elemento obiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità dell’evento” (Cass. 4.12.1998 n.12314).

Pare a questo decidente che nel caso in esame la responsabilità attribuita alla ATIVA non muova da considerazioni inerenti alla titolarità e proprietà della fauna selvatica, bensì proprio alla responsabilità inerente agli obblighi di manutenzione della autostrada in oggetto e in particolare a quegli obblighi che discendono dall’art. 2 n. 3 lett. A del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, il quale prescrive che l’autostrada sia “dotata di recinzione”. In tal modo si è costituita, da un lato, una legittima aspettativa degli utenti dell’autostrada di non trovarsi “presenze estranee” alla circolazione ordinaria e dall’altro, uno specifico dovere di sistematre lungo la strada una rete di recinzione idonea a contrastare penetrazioni dall’esterno (specie da parte degli animali selvatici notoriamente numerosi nella zona), nonché di effettuare la manutenzione ordinaria e, in ipotesi di rottura di essa, di segnalare la situazione di pericolo, ponendovi sollecito riparo.

Atteso tale insieme di doveri costituito in capo a parte convenuta, a fronte della pacifica dinamica del sinistro, risulta sufficientemente provato che la ATIVA non aveva correttamente adempiuto a tali obblighi.
Ed infatti, secondo l’indicazione fornita da parte dellaSuprema Corte in molteplici occasioni e con riferimento a casi del tutto analoghi al presente (cfr. in particolare Cass. 13.5.2002 n. 6807 in tema di attraversamento della sede autostradale da parte di una volpe) gli accertamenti da effettuare riguardano: “a) se sussiste a carico dell’ente convenuto, la violazione dell’obbligo di manutenzione della esistente rete di recinzione dell’autostrada e se a tale violazione, qualora ritenuta esistente, sia imputabile la presenza dell’animale sull’autostrada; b) nell’ipotesi di risposta negativa sui punti sub a), se nella presenza sull’autostrada della volpe (contro cui ha urtato l’autovettura) sussistevano le caratteristiche oggettive e soggettive dell’insidia, con conseguente onere probatorio a carico dell’ente convenuto di provare che l’urto poteva essere evitato da una diversa condotta di guida”.

Ora, posto che il sinistro è pacificamente avvenuto all’interno della rete autostradale di competenza della ATIVA, l’attraversamento dell’animale costituiva un fatto sicuramente non facilmente percepibile (era notte e l’animale era di colore scuro) e del tutto non prevedibile da parte dell’automobilista, il quale correttamente confidava nelle caratteristiche proprie dell’autostrada che, come si è detto, deve garantire l’assenza di attraversamenti, di intersezioni a raso, accessi privati e deve essere dotata di recinzione lungo tutto il suo percorso.

In particolare va osservato che il fenomeno dei cinghiali in Piemonte è assai noto e frequente e quindi era ben prevedibile, al momento della costruzione della rete, che la stessa avrebbe dovuto avere caratteristiche tali da poter efficacemente contrastare i sicuri tentativi di penetrazione da parte di tali animali selvatici: la presenza nel caso in esame di un cinghiale all’interno della sede autostradale [è la conseguenza del] non aver predisposto una recinzione di adeguata resistenza.

Al di là di arbitrarie congetture, infatti, l’ipotesi più ovvia e naturale, secondo il principio della regolarità causale e dell’id quod plerumque accidit, della presenza del cinghiale in autostrada, è che l’animale abbia approfittato di uno squarcio nella recinzione, rinvenuto “in loco” o da esso stesso provocato o opportunamente ampliato. Non appare significativo che di tale squarcio non se ne sia rinvenuta positiva prova di esistenza, posto che non risulta sia stata effettuata una seria ricognizione da parte della P.G. intervenuta e ben potendo tale varco essere presente a distanza anche considerevole dal luogo del sinistro ad un’altezza non esaminata dai dipedenti della stessa società convenuta (la quale peraltro non ha alcun interesse a comunciare l’esito di una attenta disamina dello stato dei luoghi, se effettuata diligentemente).

In ogni caso non può ragionevolmente escludersi che la presenza del cinghiale sia stata determinata dalla sua elusione della recinzione e che, in qualsiasi modo si sia attuata, è logicamente imputabile alla società convenuta che aveva l’obbligo di predisporre idonee barriere a tale prevedibile evento.

Come sostenuto in analoga fattispecie, infatti “la recinzione deve avere in ogni caso doti di robustezza adeguate alle circostanze, anche sopravvenute, e specie al tipo di fauna presente nella zona, della quale è principalmente destinata a impedire l’ingresso” (Cass. 4 dicembre 1998 n. 12314).

In virtù di tali considerazioni, pertanto, l’onere probatorio attoreo deve essere considerato pienamente assolto e la domanda risarcitoria, nella misura richiesta e non contestata da parte convenuto, è accoglibile.Trattandosi di una forma di risarcimento per equivalente. Il Tribunale, secondo il proprio attuale indirizzo conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 1712/95), in assenza di specifica prova sull’entità del pregiudizio sofferto dalla parte creditrice, ritiene di poter liquidare il danno emergente in via equitativa attraverso la rivalutazione del capitale secondo gli indici I.S.T.A.T. (così da reintegrarne il valore iniziale, compensando la sucessiva perdita del potere d’acquisto della moneta) ed il lucro cessante, anch’esso in via equitativa, attraverso l’attribuizione degli interessi nella misura del tasso legale (corrispondente alla redditività media delle ordinarie forme di investimento nel periodo considerato), i quali, al fine di evitare l’ingiustificata locupletazione della parte creditrice, vengono calcolati sul capitale originario rivalutato anno per anno anziché, come precedentemente affermato in giurisprudenza, sul capitale già integralmente rivalutato.In base a tali parametri, pertanto, i danni sono liquidabili anche in via equitativa, alla data della presente sentenza, in €12.532,83, di cui €10.616,60 per capitale, €787,84 per rivalutazione e €1.128,39 per interessi. Su tale somma decorrono gli ulteriori interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo.Alla soccombenza segue l’obbligo della parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale.
respinta ogni contraria istanza eccezione o deduzione,-

condanna

A.T.I.V.A. S.p.A. al pagamento in favore di MERCHANT LEASING & FACTORING S.p.A. e BALDASSINI TOGNOZZI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. della somma di € 12.532,83, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;-

condanna

A.T.I.V.A. S.p.A. a rimborsare a MERCHANT LEASING & FACTORING S.p.A. e BALDASSINI TOGNOZZI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. le spese del giudizio che liquida in euro 306,31 per esposti, euro 1.284,45 per diritti ed euro 1.285,97 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e le successive occorrende.