Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7158 - pubb. 07/05/2012

Donazione compiuta mediante atti non negoziali all'interno di accordo simulatorio e reintegra della quota di legittima

Appello Brescia, 11 Febbraio 2012. Est. Benini.


Simulazione in sede processuale – Liberalità non negoziali – Donazione dissimulata – Riduzione per lesione di legittima.

Simulazione in sede processuale – Liberalità non negoziali – Donazione dissimulata – Riduzione per lesione di legittima.



L’atto di liberalità, di cui all’art. 809 c.c., può essere realizzato anche attraverso il compimento di atti non negoziali (c.d. liberalità non negoziali) compiuti all’interno del processo in attuazione di un accordo simulatorio. Nel caso di specie la Corte ha valutato come atto di liberalità il comportamento processualmente inerte del padre che, rimanendo volontariamente contumace nel temerario giudizio di usucapione instaurato dal figlio ventinovenne in relazione ad un immobile di proprietà del primo, ha permesso che si realizzasse di fatto un arricchimento in capo al figlio stesso, in questo modo utilizzando il processo non tanto come mezzo per risolvere una controversia, quanto come espediente per realizzare un fine comune ad entrambe le parti: nello specifico, quello di trasferire per spirito di liberalità la proprietà di un immobile senza necessità di formalizzare il tutto con un atto notarile dispendioso e nella speranza di poter così eludere le norme del codice civile poste a tutela dei legittimari. (Laura Girelli) (riproduzione riservata)

E’ riconosciuto ai legittimari il diritto di agire per la reintegra della quota di legittima lesa in presenza di atto di liberalità non negoziale dissimulato posto in essere dal de cuius quand’era ancora in vita. (Nello specifico la Corte, seguendo il dettato della Corte di Cassazione, ha sancito che vi è violazione delle norme del codice civile poste a tutela dei legittimari nel caso di dissimulazione di atto di liberalità, consistente nel caso specifico nel comportamento processuale scientemente omissivo tenuto in vita dal de cuius che, chiamato in giudizio dal figlio ventinovenne al fine di sentir dichiarare a favore di quest’ultimo l’intervenuta usucapione sul bene immobile oggetto di causa, ha deciso di rimanere contumace, così lasciando che venisse emessa la relativa sentenza a favore del figlio, di fatto realizzando e dissimulando chiaramente un atto di liberalità nei suoi confronti, lesivo della quota di legittima spettante agli altri legittimari.) (Laura Girelli) (riproduzione riservata)


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