Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7009 - pubb. 07/03/2012

Controversie in materia di usucapione obbligatorietà della mediazione e trascrizione dell'accordo

Tribunale Roma, 08 Febbraio 2012. .


Mediazione cd. obbligatoria – Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 –  Controversie in materia di usucapione – Accordo raggiunto davanti ai mediatori – Trascrivibilità – Non sussiste.

Mediazione cd. obbligatoria – Art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 –  Controversie in materia di usucapione – Obbligatorietà – Condizioni.



Il verbale di conciliazione giudiziale avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà non si risolve in uno degli accordi di cui all’art. 2643 c.c., perché non realizza un effetto modificativo, estintivo o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l’incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente. Negozio di accertamento in relazione al quale nessuna forma di pubblicità legale è prevista. Pertanto, il verbale di conciliazione in esame, non essendo riconducibile ad una delle ipotesi di cui alla disposizione normativa di cui all’art. 2643 c.c. non può in forza di detta norma essere trascritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Considerato che in forza dell’art. 2 D. lgs. n. 28/10  l’accesso alla mediazione per la conciliazione è limitato alle controversie vertenti su diritti disponibili, si deve ritenere che solo l’accertamento del possesso ad usucapionem con effetti limitati alle parti può essere demandato all’autonomia negoziale e non anche l’accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza erga omnes, in quanto simile accertamento rientra, come su detto, nel novero degli atti riservati al giudice. Quindi, dal raffronto degli artt. 2 e 5 del D. Lgs n. 28/10 si può ritenere che la mediazione in materia di usucapione debba essere circoscritta solo al superamento della lite riguardo all’esistenza dei presupposti di fatto. Pertanto, si potrà, anzi meglio si dovrà, attesa l’obbligatorietà della mediazione, ricorrere alla via conciliativa solo quando sussiste una controversia in fatto, con la conseguenza che  se il fatto è pacifico tra le parti l’usucapiente potrà direttamente instaurare il processo innanzi all’autorità giudiziaria, la quale, preso atto della mancanza della lite da conciliare, non potrà rilevare l’improcedibilità della domanda. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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