Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6983 - pubb. 27/02/2012

Professioni intellettuali protette e attribuzione in via esclusiva di specifiche attività

Appello Milano, 22 Febbraio 2012. Est. Carla Romana Raineri.


Ordini professionali - Attività professionale protetta - Attribuzione di attività in via esclusiva ad una determinata categoria professionale - Esclusione - Consulenza aziendale svolta da soggetto non iscritto all'albo dei commercialisti o dei ragionieri - Nullità del contratto - Esclusione.



Il sistema degli ordini professionali deve ispirarsi al principio di concorrenza e di interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non l'interesse corporativo di una categoria professionale, ma quello degli interessi di una società che si connotano in ragione di un'accresciuta e sempre maggiore complessità, il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusiva monopolistica. In considerazione di questo principio, ed in forza delle disposizioni contenute nel d.p.r. 1067 e 1068 del 1953, contenenti le norme istitutive delle professioni di ragioniere e dottore commercialista, si deve escludere che le attività che formano oggetto della professione dei dottori commercialisti e dei ragionieri siano attribuite in via esclusiva all'una o all'altra delle due categorie o ad entrambe. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso la nullità del contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto l'attività di consulente aziendale svolta da soggetto non iscritto all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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