Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6702 - pubb. 14/11/2011

Comunicazione in plico raccomandato e presunzione di conoscenza in capo al destinatario, fattispecie.

Appello Milano, 30 Marzo 2011. Pres., est. Carla Romana Raineri.


Comunicazione in plico raccomandato - Presupposti - Prova che il plico sia pervenuto a destinazione - Necessità - Presunzione di conoscenza in capo al destinatario - Contestazione che il plico sia pervenuto all'indirizzo - Effetti.



La spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo invece provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario; il principio di presunzione di conoscenza posto dall’art. 1335 c.c. opera, infatti, per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando sia contestato che essa sia mai pervenuta a quell’indirizzo e il dichiarante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere tale assunto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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