Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23491 - pubb. 15/04/2020

Sanzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed esigenze di sospensione durante l’emergenza Covid-19

T.A.R. Roma, 09 Aprile 2020. Pres. Amodio. Est. Correale.


Provvedimento sanzionatorio dell’AGCM per intesa restrittiva della concorrenza – Impugnazione – Sospensione interinale della sanzione subordinata a cauzione – Proroga sospensione già concessa per emergenza Covid-19 fino a trattazione del merito – Interpretazione dell’Autorità su art. 103 decreto “Cura Italia”



L’esigenza cautelare dovuta all’emergenza da “Covid-19”,manifestata dalla società ricorrente attraverso la presentazione di una nuova istanza in corso di giudizio per la sospensione della sanzione irrogata dall’AGCM, già oggetto di un precedente provvedimento cautelare che subordinava la sospensione alla prestazione di una cauzione, può trovare accoglimento al fine di mantenere la “res adhuc integra” protraendo il termine per la prestazione della cauzione fino alla data di trattazione del merito. Resta ferma, in ogni caso, la proroga dei termini di pagamento delle sanzioniche scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 al 1 ottobre 2020 disposta dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo l’interpretazione approvata dal Collegio dell’Autorità. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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