Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2123 - pubb. 16/04/2010

Danno patrimoniale, danno morale, onere di allegazione e di contestazione

Appello Torino, 05 Ottobre 2009. Est. Scotti.


Processo civile – Onere di specifica contestazione – Contenuto.

Dichiarazioni favorevoli rese dalla parte al consulente d’ufficio – Valore probatorio – Insussistenza.

Danno non patrimoniale – Singole voci – Valenza quali fatti costitutivi e non quali domande autonome.

Sofferenza morale – Componente del danno non patrimoniale – Separata valutazione rispetto al pregiudizio alla salute – Necessità.

Soglie massime di cui agli artt. 138 e 139 del d. lgs. 209/2005 – Limiti per la liquidazione del pregiudizio morale – Insussistenza.



Costituisce principio di diritto positivo quello secondo cui gli artt. 167, comma 1, e 416 codice procedura civile hanno introdotto l’onere di specifica contestazione dei fatti ex adverso esposti ed impongono al convenuto di prendere posizione su fatti posti dall’attore a fondamento della domanda con la conseguenza che tali fatti, ove non specificamente contestati, debbono esser considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione; ne deriva che parte attrice, nel richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, è tenuta ad allegare in modo specifico e puntuale il pregiudizio patito e quindi a capitolare i fatti storici rilevanti ai propri fini, conseguendone che se la contestazione dell’allegazione è pur sempre necessaria, la stessa può tuttavia essere generica, senza conseguenze processuali pregiudizievoli, se la parte non è ragionevolmente in grado di prendere posizione in modo specifico sul fatto ex adverso dedotto. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Le dichiarazioni rese pro se dalla parte interessata al consulente tecnico di ufficio non possono formare prova a suo favore se vertono su fatti storici obiettivi favorevoli al dichiarante estranei al tema proprio dell’indagine peritale ed ai compiti del consulente quand’anche operante in funzione percipiente. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

La riconfigurazione delle varie voci di danno non patrimoniale come mere sintesi descrittive colloca l’onere dell’esposizione del pregiudizio patito sul versante dell’allegazione dei fatti costitutivi della domanda giudiziale più che su quello della formulazione delle conclusioni sottoposte al giudice. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi che l’esclusione della possibilità di liquidare autonomamente la voce del danno morale quale categoria descrittiva, non comporti l’irrilevanza di tale sottovoce ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima dell’illecito al fine di garantire un ristoro integrale del pregiudizio sofferto, derivandone che il giudice deve valutare tale voce di danno a fini risarcitori sia che esso si produca contestualmente al danno alla salute sia che si realizzi indipendentemente da esso, stante la diversità, l’autonomia e la rilevanza costituzionale del bene protetto. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Le soglie massime per il risarcimento del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del d. lgs. 209/2005 operano unicamente con riguardo al danno alla validità biologica medicalmente accertato e non invece con riguardo al pregiudizio alla integrità morale della persona. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


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