Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20038 - pubb. 26/06/2018

Distanza minima tra costruzioni: la disciplina normativa di cui all’art.9 D.M. 1444/1968 entra a far parte dello strumento urbanistico anche laddove lo stesso, dopo aver individuato le zone omogenee, nulla preveda in punto di distanze legali

Tribunale Napoli, 18 Giugno 2018. Est. Forziati.


Distanze tra costruzioni – Applicabilità art. 9 D.M. 1444/1968 nei rapporti tra privati per inserzione automatica – Condizioni – Suddivisione del territorio in zone omogenee – Sussistenza



L’inserzione automatica della disciplina delle distanze legali prevista dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, nello strumento comunale opera non solo quando lo strumento urbanistico stesso violi le distanze prescritte, prevedendo una distanza inferiore a quella minima prescritta, ma anche quando lo strumento urbanistico, dopo aver individuato le zone territoriali omogenee, nulla preveda relativamente ad esse. (Nel caso specifico, il Tribunale di Napoli, facendo applicazione di tale principio, ha ritenuto che l’art. 9 D.M. 1444/68 entrasse a far parte, per inserzione automatica, del Piano Regolatore del Comune di Pozzuoli, il quale, pur suddividendo il territorio in zone omogenee, nulla prevede in termini di distanze tra costruzioni). (Fabio Internicola) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Fabio Internicola


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