Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16590 - pubb. 25/01/2017

Frazionamento del marchio e limiti alla libera circolazione in ambito UE

Tribunale Milano, 22 Settembre 2016. Est. Silvia Giani.


Marchio – Frammentazione fra Stati membri UE – Acquisto del marchio per la commercializzazione in Italia – Esportazione in Italia da parte del titolare del marchio in altro Stato membro – Opposizione del titolare italiano del marchio – Legittimità



L’esaurimento delle facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si applica quando il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio nello Stato di esportazione sono identici, ovvero quando, pur essendo persone distinte, sono collegati economicamente.
Quindi, se i titolari di marchi distinti per due Stati membri non sono collegati fra di loro dal punto di vista economico, l’opposizione alla libera circolazione dei prodotti è legittima, in quanto la circolazione dei beni comprometterebbe la funzione essenziale del marchio.
[Nella fattispecie, il tribunale dichiarava la legittimità dell’opposizione all’importazione in Italia, da parte del titolare alla commercializzazione in altro Stato membro, di un farmaco di cui l’opponente aveva acquistato il marchio per l’Italia.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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