Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15500 - pubb. 13/07/2016

Il contratto di subappalto di un'opera pubblica è sottratto alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Tribunale Torino, 09 Maggio 2016. Est. Di Capua.


Appalti pubblici – Contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore di opera pubblica – Competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa – Esclusione



Per quanto riguarda il significato da attribuire all’espressione «cause relative ai contratti pubblici di appalto» di cui all’art. 3, 2° comma, lettera f), D.Lgs. n. 168/2003, l’esistenza del contratto pubblico di appalto rileva ai fini della competenza delle Sezioni Specializzate quando l’oggetto della causa concerna, nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, diritti e obblighi derivanti da tale contratto e debba farsi applicazione della normativa di cui al Codice dei Contratti Pubblici (di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e, attualmente, di cui al D.Lgs. n. 50/2016), non sembrando possibile dilatare la portata della norma fino a ricomprendervi ogni rapporto, di per sé estraneo al contratto pubblico di appalto, intercorso con uno dei soggetti sopra indicati, ma che trovi, quale mero presupposto di fatto, la sua origine in un contratto di appalto pubblico.
Il contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore di un’opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale e, stipulato fra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile e al contenuto pattizio che le parti hanno inteso dargli, mentre non gli sono applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami pattizi delle parti, le disposizioni di impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell’appalto di opere pubbliche.
Ne discende che le cause aventi per oggetto tali contratti di subappalto devono ritenersi sottratte alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate.
Il legislatore non ha contemplato l’obbligo di indicare il giudice della cautela ritenuto competente, con la conseguente inoperatività del meccanismo della traslatio iudicii dinanzi a quest’ultimo. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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