Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14963 - pubb. 05/05/2016

Contenuto dell’obbligo informativo dell’avvocato nei confronti del cliente e rilevanza del suo inadempimento

Tribunale Verona, 26 Gennaio 2016. Est. Vaccari.


Obbligo informativo dell’avvocato – Eccezione di inadempimento sollevata dal cliente – Mancata dimostrazione dell’assolvimento di tale obbligo da parte dell’avvocato – Conseguenze – Esclusione del suo diritto al compenso

Patrocinio a spese dello Stato – Necessità di corrispondenza tra l’importo oggetto della condanna in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R 115/2002 e l’importo oggetto della liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio – Esclusione – Ragioni



L’esigenza dell’attività informativa del professionista nella fase pre-contrattuale è funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente e trova il suo fondamento nei principii di cui agli art. 1175 -1176 c.c. e ora, per i rapporti sorti dopo il 25 gennaio 2012, anche nell’art. 9, comma 4, del d.l. 1/2012. Da ciò consegue che a fronte dell’eccezione, sollevata dal convenuto, di inadempimento a tale obbligo l’avvocato che abbia agito per ottenere il compenso per l’attività svolta è tenuto a fornire la prova contraria e qualora non vi provveda non ha diritto ad ottenere il compenso per detta attività. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il principio affermato da Cass. Pen., Sez. VI, 8 novembre 2011, n. 46537 della necessaria corrispondenza tra importo oggetto della condanna alle spese della parte abbiente soccombente e importo oggetto della liquidazione in favore del difensore della parte non abbiente non è estensibile alle pronunce di condanna che siano adottate all’esito di un giudizio civile per le seguenti ragioni:
1. nessuna delle norme del d.P.R, prevede la corrispondenza tra somma oggetto di condanna ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e importo oggetto di liquidazione in favore del difensore del non abbiente e nemmeno che la prima debba essere dimezzata;
2. la soluzione in esame, mirando ad evitare l’arricchimento dello Stato, finirebbe per avvantaggiare la parte soccombente che vedrebbe ridotta l’entità della condanna per il solo fatto che la propria controparte è stata ammessa al patrocinio pubblico;
3. spesso è impossibile avere corrispondenza tra l’importo liquidato al difensore della parte non abbiente e quella oggetto di condanna, anche a prescindere dalla applicazione o meno della dimidiazione, giacchè la liquidazione della somma dovuta dalla parte soccombente avviene sulla base di criteri in parte diversi da quelli che sovrintendono alla liquidazione del compenso spettante al difensore nei confronti del suo assistito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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