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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1408 - pubb. 15/11/2008.

Luci e vedute e limiti legali alla proprietà


Tribunale di Torino, 13 Ottobre 2008. Est. Di Capua.

Proprietà – Luci e vedute – Limiti legali – Riconducibilità della disciplina al concetto di servitù – Esclusione.


Con specifico riferimento a “luci” e “vedute”, gli artt. 900 segg. cod. civ. sanciscono dei “limiti” di vicinato alla “proprietà” e non sono riconducibili alla nozione di “servitù”. Tale disciplina attiene ai rapporti di vicinato e sancisce limiti alla proprietà fondiaria nell’interesse reciproco dei proprietari che consistono in divieti, obblighi e soggezioni comunque non riconducibili al concetto si servitù che è un diritto reale costituito su un fondo a vantaggio di altro fondo e che richiede un apposito titolo costitutivo. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

 

omissis

ORDINANZA

1) Svolgimento del procedimento sommario ed esposizione dei fatti.

-Con ricorso datato 08.04.2008 depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 29.04.2008, la società S.A. S.a.s. di M. C. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore rag. C. M., esperiva azione possessoria ai sensi degli artt. 703 e 669 bis e segg. c.p.c. e 1168 c.c. nei confronti della sig.ra R.E., domandando:

·                  l’immediata reintegrazione nel possesso della servitù di veduta a favore del fondo di proprietà della ricorrente sito in TORINO Via B. n. 26, ordinando alla resistente di chiudere l’apertura abusivamente creata nel muro dello stabile di proprietà della stessa sito in TORINO Via B. n. 24, ripristinando lo stato dei luoghi;

·                  in subordine, l’immediata reintegrazione nel possesso della predetta servitù, ordinando alla resistente di conformare l’apertura al progetto di cui alla D.I.A. presentata in Comune, provvedendo quindi a creare solo una luce anziché una veduta;

·                  in difetto di un comportamento attivo della sig.ra R.E., di autorizzare la società S.A. S.a.s. di M. C. & C. al ripristino dello stato dei luoghi a spese della resistente, ai sensi degli artt. 612 segg. c.p.c. .

-Con provvedimento in data 07.05.2008, il Presidente di Sezione del Tribunale di Torino, ai sensi dell’art 669 ter c.p.c., designava il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimen­to.

-All’udienza fissata dal presente Giudice per l’instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 669 sexies comma 1° c.p.c. in data 27.05.2008 compariva parte ricorrente, chiedendo ed ottenendo un rinvio per i medesimi incombenti, non essendo ancora pervenuta la ricevuta di ritorno attestante la notifica ex art. 140 c.p.c. alla sig.ra R.E..

-All’udienza così fissata in data 27.06.2008 si costituiva la resistente, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta datata 26.06.2008 e dichiarando la propria disponibilità a regolarizzare l’apertura come da progetto approvato.

Il rag. C. M., socio e legale rappresentante della società S.A. S.a.s. di M. C. & C., si dichiarava favorevole a tale proposta.

-Su istanza delle parti il Giudice concedeva due rinvii per consentire alle parti di addivenire alla transazione.

-All’esito dell’udienza in data 10.10.2008 parte ricorrente insisteva per l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso ed il Giudice Designato si riservava la pronuncia della presente Ordinanza.

2) Sui presupposti oggettivi dell’azione di reintegrazione promossa dal ricorrente.

I. L’ azione di reintegrazione, detta anche di spoglio, è l’azione possessoria diretta a reintegrare nel possesso di un bene colui che sia stato vittima di uno spoglio violento o clandestino.

L’art. 1168 1° comma c.c., infatti, dispone che “Chi sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.”

Presupposti dell’azione sono il possesso (o la detenzione qualificata) e lo spoglio.

II. Per quanto concerne il primo di tali presupposti, va ricordato che il possesso consiste nel «potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale» (cfr. art. 1140 1° comma c.c.).

Gli elementi costitutivo del possesso sono il corpus, ossia il potere di fatto, e l’animus, ossia l’intenzione di tenere la cosa quale proprietario o titolare di altro diritto reale.

L’esistenza dell’animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto, quando non si provi che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione (cfr. art. 1141 1° comma c.c.).

L’acquisto del possesso può essere a titolo originario, quando il requisito del corpus si concretizza nel momento stesso dell’acquisto della proprietà, ossia con l’apprensione autonoma e diretta della cosa o con l’uso o l’esercizio del diritto, ovvero a titolo derivativo, quando il possessore stabilisca la propria relazione con la cosa a seguito della consegna da parte di un terzo.

Deve aggiungersi che la legittimazione attiva all’azione di reintegrazione spetta anche ai possessori c.d. minori (ossia a titolo di usufrutto, servitù, ecc.) ed ai detentori qualificati, con esclusione di chi detiene la cosa per ragioni di servizio o di ospitalità (cfr. art. 1168 2° comma c.c.).

III. Ciò chiarito, nel caso di specie la ricorrente società S.A. S.a.s. di M. C. & C. non ha allegato l’esistenza di un “possesso” corrispondente all’esercizio del “diritto di proprietà” .

A sostegno delle proprie domande, infatti, la ricorrente ha allegato:

·                  che la società S.A. S.a.s. di M. C. & C. è proprietaria del basso fabbricato sito in TORINO Via B. n. 26, adiacente all’immobile sito in sito in TORINO Via B. n. 24, in cui abita la sig.ra R.E.;

·                  che nel 2006 quest’ultima, in assenza di un valido titolo giuridico, aveva realizzato una finestra sul muro dello stabile in cui abita, apertura che le era stato imposto di chiudere a seguito delle verifiche della Polizia municipale scaturite dall’esposto della società S.A. S.a.s. di M. C. & C. (doc. 1);

·                  che in data 01.02.2007 la sig.ra R.E. ha depositato al Comune di TORINO una D.I.A. per realizzare una luce lungo il muro del predetto stabile (doc. 2);

·                  che nel mese di gennaio la sig.ra R.E. ha aperto una vera e propria “veduta” con affaccio sul fabbricato di proprietà della ricorrente (doc. 3);

·                  che la società S.A. S.a.s. di M. C. & C. godeva di un vero e proprio“diritto di servitù di veduta”: “tale servitù è negativa, consistente in un mero obbligo di ‘non fare’ che grava sul titolare del fondo servente: nel caso di specie, quindi, in forza di detto diritto, la signora RADICE avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere una condotta attiva, non essendo in alcun modo autorizzata ad aprire una veduta con affaccio sulla proprietà dello S.A.”;

·                  che l’opera realizzata dalla sig.ra R.E. non rispettava i requisiti previsti dall’art. 901 c.c., essendo priva della grata di chiusura e trovandosi ad un’altezza non conforme alle prescrizioni di legge;

·                  che la sig.ra R.E. con la sua condotta aveva posto in essere uno spoglio violento del “possesso della servitù esistente” in capo alla società S.A. S.a.s. di M. C. & C., avendo operato con atti arbitrari contro la volontà del possessore.

La ricorrente ha quindi concluso chiedendo:

·                  l’immediata reintegrazione “nel possesso della servitù di veduta” a favore del fondo di proprietà della ricorrente sito in TORINO Via B. n. 26, ordinando alla resistente di chiudere l’apertura abusivamente creata nel muro dello stabile di proprietà della stessa sito in TORINO Via B. n. 24, ripristinando lo stato dei luoghi;

·                  in subordine, l’immediata reintegrazione nel “possesso della predetta servitù”, ordinando alla resistente di conformare l’apertura al progetto di cui alla D.I.A. presentata in Comune, provvedendo quindi a creare solo una luce anziché una veduta.

Dalle stesse allegazioni contenute nel ricorso, dunque, si evince chiaramente ed inequivocabilmente che la società S.A. S.a.s. di M. C. & C. invoca un “possesso di servitù di veduta” a favore del fondo di sua proprietà sito in TORINO Via B. n. 26.

La disciplina del codice civile sulle luci e vedute è contenuta nella Sezione VII del Capo II (dedicato alla “proprietà fondiaria”), del Titolo II del Libro Terzo sulla “proprietà”.

Ai sensi dell’art. 900 c.c. le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: “luci”, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; “vedute” o “prospetti”, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Peraltro, come ben chiarito dalla dottrina prevalente, siffatta disciplina attiene ai rapporti di vicinato e sancisce “limiti alla proprietà fondiaria” nell’interesse reciproco dei proprietari.

I limiti sanciti dalle norme di vicinato consistono in divieti, obblighi e soggezioni, ma non sono riconducibili alla nozione di “servitù”, la quale è un diritto reale costituito su un fondo a vantaggio di un altro fondo determinato.

Del resto, la “servitù” richiede un apposito titolo costitutivo, mentre i “limiti legali di vicinato” ineriscono al normale contenuto della proprietà.

Quindi, anche con specifico riguardo alle “luci” ed alle “vedute”, gli artt. 900 segg. c.c. sanciscono dei “limiti” di vicinato alla “proprietà” e non sono riconducibili alla nozione di “servitù”, così come invece invocato dalla ricorrente.

In realtà, è semmai l’apertura di luci sul fondo del vicino che può costituire oggetto di una servitù, nel quale caso le luci stesse possono non avere i requisiti di legge ed anche in tal caso non sono oscurabili da parte del proprietario del fondo vicino.

Analogamente, sono semmai le vedute che possono essere oggetto di un diritto di servitù (di veduta), il quale limita la facoltà di edificare del proprietario confinante, così come espressamente previsto dall’art. 907 c.c., ai sensi del quale:

Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.”

La società S.A. S.a.s. di M. C. & C. avrebbe quindi dovuto e potuto invocare unicamente un “possesso di proprietà” (e, precisamente, un possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà) e non un “possesso di servitù di veduta” (ossia un possesso corrispondente all’esercizio del diritto di servitù di veduta). Soltanto il soggetto che ha realizza l’apertura, infatti, potrebbe in teoria invocare una “servitù di veduta”, nel senso precisato poc’anzi.

Pertanto, già sotto questo primo profilo, le domande possessorie proposte dalla ricorrente non possono trovare accoglimento.

IV. Per completezza, si deve anche osservare che la ricorrente società S.A. S.a.s. di M. C. & C. non ha comunque provato né offerto di provare l’esistenza di un “possesso” corrispondente all’esercizio del “diritto di servitù” (in ogni caso, non correttamente invocato, secondo quanto si è detto poc’anzi).

La documentazione prodotta dalla ricorrente, infatti, può ritenersi idonea, tutt’al più, a dimostrare la “proprietà” del basso fabbricato sito in TORINO Via B. n. 26 ed, eventualmente, il “possesso corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà”.

Senonché, come si è detto più volte, la ricorrente non ha invocato un tale possesso, avendo invece invocato (erroneamente) un “possesso di servitù di veduta” (ossia un possesso corrispondente all’esercizio del diritto di servitù di veduta).

V. Sempre per completezza, deve comunque escludersi che allo stato attuale l’apertura realizzata dalla sig.ra R.E. rivesta natura giuridica di “veduta” .

Dalla fotografia prodotta dalla ricorrente sub doc. 3), infatti, si evince chiaramente che l’apertura in questione non è tale da permettere “di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”, così come richiesto dal citato art. 900 c.c. .

Pertanto, anche per tale ragione non potrebbe comunque trovare accoglimento la domanda proposta dalla ricorrente in via principale, di reintegrazione nel possesso della “servitù di veduta” a favore del fondo di proprietà della ricorrente sito in TORINO Via B. n. 26, ordinando alla resistente di chiudere l’apertura abusivamente creata nel muro dello stabile di proprietà della stessa sito in TORINO Via B. n. 24, ripristinando lo stato dei luoghi.

VI. Infine, sempre per completezza, non potrebbe comunque trovare accoglimento neppure la domanda proposta dalla ricorrente in via subordinata, ossia la domanda di reintegrazione nel possesso della predetta “servitù”, ordinando alla resistente di conformare l’apertura al progetto di cui alla D.I.A. presentata in Comune, provvedendo quindi a creare solo una luce anziché una veduta.

Invero, l’apertura attualmente realizzata dalla sig.ra R.E. dev’essere qualificata come “luce”, dal momento che dà passaggio alla luce e all’aria, ma non permette di affacciarsi sul fondo del vicino (cfr. il citato art. 900 c.c.).

Con riguardo alle “luci”, giova richiamare innanzitutto l’art. 901 c.c., ai sensi del quale:

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:

1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;

2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;

3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”.

L’art. 902 c.c., poi, dispone quanto segue:

L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall’articolo 901.

Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto”.

Nel caso di specie, allo stato attuale la ricorrente non può esigere che la “luce” realizzata dalla sig.ra R.E. sia resa conforme alle prescrizioni dell’art. 901 c.c., in quanto:

·                  con particolare riguardo alla necessità che la luce sia munita di“un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati” , si deve osservare che l’opera in questione non risulta ancora completata, non essendo ancora stata depositata la dichiarazione di fine lavori;

·                  con riguardo al requisito previsto dall’art. 901 n. 2) c.c., non vi è prova idonea del fatto che la luce in questione non rispetti la necessaria altezza dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria;

·                  non vi è neppure prova idonea del mancato rispetto del requisito previsto dall’art. 901 n. 3) c.c., con riguardo al livello in cui si trova il locale ed alla condizione dei luoghi.

3) Sull’elemento soggettivo.

I. Ai fini della configurabilità della lesione possessoria, poi, la giurisprudenza (in contrasto con una parte della dottrina) ha sempre ritenuto necessario, accanto all’elemento oggettivo dello spoglio o della molestia, di un elemento soggettivo considerato come elemento costitutivo dell’azione possessoria (cfr. Cass 19.3.1986 n. 1906), denominato animus spoliandi o animus turbandi, inteso come consapevolezza di sovvertire o alterare l’altrui situazione possessoria contro la volontà del titolare (cfr., tra le tante, Cass. 7.4.1987 n. 3356; Cass. 14.2.1987 n. 1629; Cass. 11.6.1986 n. 3859; Cass. 11.12.1985 n. 6268; Cass. 6.11.1985 n. 5467; Cass. 30.4.1984 n. 2107; Cass. 7.2.1983 n. 1015).

La Cassazione, poi, ha più volte precisato che l’animus spoliandi consiste non nella sola coscienza e volontà dell’agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene, contro la volontà del possessore o del detentore, restando comunque irrilevante la convinzione dell’agente di esercitare un proprio diritto (cfr. Cass. 5.12.1988 n. 6583; Cass. 7.4.1987 n. 3356; Cass. 13.2.1987 n. 1577; Cass. 11.6.1986 n. 3859; Cass. 15.11.1986 n. 6741; Cass. 18.7.1985 n.4226).

La Suprema Corte, inoltre, non ha mancato di sottolineare che è irrilevante il fine specifico o movente dell’azione (cfr. Cass. 11.11.1991 n. 12022; Cass. 8.11.1985 n. 5467; Cass. 30.3.1984 n. 2107; Cass. 10.5.1980 n. 3077) e, in particolare, l’intento di nuocere o meno dell’agente (cfr. Cass. 11.2.1985 n. 1132; Cass. 30.3.1984 n. 213; Cass. 23.3.1984 n. 1933).

Anche la dottrina, del resto, ha sempre identificato l’animus spoliandi oturbandi nel generico elemento soggettivo dell’illecito possessorio, in omaggio ad una simmetria con la costruzione del possesso come commistione di corpus ed animus.

Con una recente sentenza, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che«è estraneo al concetto di molestia l’animus turbandi così come l’animus spoliandi per lo spoglio, mentre è richiesto, ai fini della configurabilità della turbativa, un requisito psicologico, consistente nel dolo o nella colpa dell’atto, la cui prova incombe a chi agisce in manutenzione ed il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito» (Cass. sez. un. 22.11.1994 n. 9871, in Foro it. 1995, I, 532).

II. Nel caso di specie, non può ravvisarsi l’esistenza del predetto elemento soggettivo in capo alla sig.ra R.E., non avendo la ricorrente provato né offerto di provare la sussistenza del dolo o della colpa richiesti dalle Sezioni Unite della Cassazione sopra citate.

De resto, si deve ribadire che l’apertura allo stato realizzata dalla sig.ra R.E., che non può essere qualificata come “veduta”, non risulta ancora completata, non essendo ancora stata depositata la dichiarazione di fine lavori. Conseguentemente, allo stato attuale non può ravvisarsi in capo alla resistente né il dolo né la colpa.

4) Conclusioni.

I. In conclusione, la domanda di reintegrazione proposta da parte ricorrente dev’essere rigettata.

II. Ai sensi dell’art. 703, ult. comma, c.p.c. (così come modificato dall’art. 2 D.L. n. 35/2005 –c.d. “Decreto competitività”-, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), “Se richiesto da una delle parti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma”.

Attraverso tale previsione legislativa è stata quindi definitivamente superata la tesi seguita dalla Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass. Sez. Unite 24.02.1998 n° 1984, in Guida al dir. n. 10/1998 pag. 38), la quale, sotto il vigore del previgente testo dell’art. 703 c.p.c., aveva affermato che, “anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 353/1990, il procedimento possessorio ha natura bifasica, nel senso che il ricorso ex art. 703 c.p.c. introduce sia la fase sommaria che quella di merito, sicché al termine della prima fase il Giudice deve emanare un’Ordinanza con la quale accoglie o respinge la richiesta del ricorrente, senza condannare la parte soccombente alle spese del procedimento, e fissare un’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che viene definito con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie”.

III. Proprio la suddetta modifica legislativa comporta la necessità di pronunciarsi sulle spese processuali del presente procedimento, come può argomentarsi dagli artt. 669 septies, 2° comma, c.p.c. e dagli artt. 91 segg. c.p.c. .

Del resto, in caso contrario, qualora nessuna delle parti richieda la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, non vi sarebbe alcuna pronuncia sulle spese processuali.

La giurisprudenza, comunque, si è già pronunciata in tal senso, affermando che:

·                  Nel silenzio sul punto dell’art. 703 c.p.c., è applicabile anche al processo possessorio il generale principio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., sicché al culmine della fase interdittale si impone altresì la pronuncia sulle spese del procedimento possessorio” (cfr. in tal senso:Tribunale Napoli, 28 marzo 2006 in Redazione Giuffrè 2006).

·                  Il principio della soccombenza si applica anche al procedimento possessorio”(cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 05 giugno 2007 in “Diritto & Giustizia” on line, sul sito www.dirittoegiustizia.it, arretrato del 29.09.2007);

·                  Nel silenzio sul punto dell’art. 703 c.p.c., è applicabile anche al processo possessorio il generale principio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., sicché al culmine della fase interdittale si impone altresì la pronuncia sulle spese del procedimento possessorio” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 05 giugno 2007 in “Immobili & Proprietà” n. 6/2008 pag. 395 ed in “Giurisprudenza Piemonte” on line sul sitowww.giurisprudenza.piemonte.it).

Pertanto, tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, parte ricorrente dev’essere dichiarata tenuta e condannata al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore di parte resistente, così come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 703 e 669 bis e segg. c.p.c. e 1168 c.c.,

R I G E T T A

la domanda possessoria proposta dalla società S.A. S.a.s. di M. C. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore rag. C. M., con ricorso datato 08.04.2008 depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 29.04.2008.

D I C H I A R A

tenuta e condanna parte ricorrente società S.A. S.a.s. di M. C. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore rag. C. M., al rimborso delle spese processuali del presente procedimento in favore di parte resistente, liquidate in complessivi Euro *= per onorari e diritti, oltre al rimborso forfetario su diritti ed onorari ai sensi dell’art. 14 Tariffa Forense ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

A U T O R I Z Z A

il ritiro dei fascicoli di parte.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 13 ottobre 2008

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Edoardo DI CAPUA

 

Depositata in data 13.10.2008