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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13673 - pubb. 12/11/2015.

In tema di appalto pubblico, in caso di procedura concorsuale dell'appaltatrice l'appaltante non può invocare l'art. 118 terzo comma D. Lgs. 163/2006 e dunque sospendere i pagamenti all'appaltatrice


Tribunale di Rimini, 26 Settembre 2015. Est. Rossino.

Codice degli appalti – Sospensione del pagamento da parte dell'ente pubblico dei corrispettivi maturati dall’appaltatrice – Intervenuta procedura concorsuale dell’appaltatrice – Applicazione dell’art. 118 terzo comma D. Lgs. 163/2006 – Esclusione


Intervenuta la procedura concorsuale dell’appaltatore,  vengono meno le ragioni di tutela del subappaltatore e della committenza sottese all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, in quanto il subappaltatore, a parte l’effettivo pagamento che avverrà in moneta fallimentare, trova soddisfazione nella valutazione della propria posizione creditoria in sede di verifica del passivo; mentre la stazione appaltante, d’altra parte, non è più esposta al rischi di eventuali doppi pagamenti. L’accertamento del credito concorsuale del subappaltatore in sede di verifica dello stato passivo fa dunque venire meno il potere – dovere di sospensione dei pagamenti dovuti all’appaltatore dalla committenza (vedi Tribunale di Pavia 26 febbraio 2014).

L’art. 118 terzo comma del D. Lgs. 163/2006 non può quindi trovare applicazione in quanto, in pendenza della procedura concorsuale dell’appaltatore, prevalgono i principi cardine che disciplinano la procedura nel suo insieme, anche con riferimento alle tutele che la stessa offre (insinuazione di tutti i crediti nello stato passivo, possibilità di impugnazioni, ecc…); diversamente verrebbe leso non solo il principio della par condicio creditorum, che ispira la normativa concorsuale, ma anche l’altrettanto fondamentale principio secondo cui tutti i pagamenti devono essere effettuati nell’ambito della procedura concorsuale in osservanza dei privilegi di legge e delle norme sulla prededuzione (vedi Tribunale di Bolzano 25 febbraio 2014).

(La decisione si pone in linea con le citate pronunce dei Tribunale di Pavia e Bolzano, ivi richiamate, in consapevole contrasto con Cass. 5 marzo 2012 n. 3402, tutte pubblicate in questa Rivista; a commento di Tribunale di Bolzano 25 febbraio 2014 si veda anche il contributo di SADILE, “Crediti dei subappaltatori pubblici e fallimento dell’appaltatore”, sempre in questa Rivista, pubblicato il 3.12.2014). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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