ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13021 - pubb. 09/07/2015.

La cessione del quinto dello stipendio


Giudice di Pace di Torino, 17 Marzo 2015. Est. Carla Boschiggia.

Mutuo e finanziamento in genere – Cessione del quinto dello stipendio – Estinzione anticipata – Oneri economici – Diritto del cliente alla restituzione in ragione della durata residua del finanziamento – Sussistenza – Restituzione premio assicurativo da parte dell’intermediario – Sussistenza – Vessatorietà clausole contrattuali – Sussistenza


In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il cliente ha diritto alla restituzione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un’unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l’intera durata del rapporto (cd. rimborso “pro rata temporis”).

Il principio del rimborso “pro rata temporis” va applicato anche in relazione al premio assicurativo che deve essere rimborsato dall’intermediario in quanto unico soggetto ad avere intrattenuto un rapporto contrattuale con il cliente.

Le clausole del contratto che prevedono l’esclusione del rimborso delle commissioni non maturate in caso di estinzione anticipata del prestito, sono da considerarsi vessatorie, dunque non efficaci. (Fabrizio Sgandurra) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabrizio Sgandurra


Il testo integrale