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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12781 - pubb. 04/06/2015

L’applicazione “UBER” integra concorrenza sleale: va bloccata

Tribunale Milano, 25 Maggio 2015. Est. Marangoni.


Autoservizi pubblici non di linea – Servizio di piazza (Taxi) – Servizio di trasporto erogato tramite l’applicazione “UBER POP” – Concorrenza sleale – Sussiste



Tramite l’applicazione UBER POP l’utente richiede il servizio di trasporto dal luogo in cui si trova – senza doversi spostare sulle aree di stazionamento predisposte – e l’autista più prossimo si reca a prelevare l’utente stesso per iniziare il trasporto, così di fatto realizzando la medesima specifica modalità operativa che compone il servizio “su piazza” e che non può essere delimitato dalla sola modalità di stazionamento su area pubblica ma esteso a tutte le forme di contatto tra autista ed utente in cui il trasporto individuale non origina – come nel servizio di noleggio con conducente – presso la sede del vettore. Inoltre, il servizio fornito dall’autista contattato tramite UBER POP è remunerato. Ne consegue che il servizio UBER POP può essere equiparato a quello del servizio TAXI: tuttavia, gli autisti UBER, non essendo titolari di licenza, possono svolgere il servizio evitando di essere sottoposti agli oneri e i limiti previsti dalla Legge per il servizio TAXI. In questo modo, il servizio UBER si traduce in una alternativa al servizio TAXI, più economica che offre una attività di trasporto urbano, non di linea, in assenza di licenza e, dunque, in violazione della normativa vigente. Per questi motivi, l’applicazione UBER POP integra concorrenza sleale ai danni del servizio TAXI. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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