Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9469 - pubb. 23/09/2013

Apertura di credito in conto corrente, tutela del fideiussore, terzietà rispetto al debitore e onere della prova

Tribunale Verona, 10 Settembre 2013. Est. Eugenia Tommasi Di Vignano.


Conto corrente – Apertura di credito in genere – Fideiussione – Buona fede contrattuale – (Liberazione del fideiussore).



In un rapporto di conto corrente e apertura di credito in genere, la Banca creditrice non deve richiedere al fideiussore la speciale autorizzazione di cui all’art. 1956, comma 1, c.c. per fornire nuovo credito al debitore, qualora possa ragionevolmente presumersi che lo stesso avesse conoscenza concreta ed effettiva delle mutate condizioni patrimoniali della debitrice e del loro progressivo deterioramento, poiché tale conoscenza fa venire meno qualsiasi esigenza di tutela del fideiussore, rendendo conseguentemente inapplicabile l’istituto dell’art. 1956 c.c. Fondano tale ragionevole presunzione tutte quelle situazioni in ragione delle quali deve escludersi che il fideiussore fosse soggetto stricto sensu terzo rispetto alla società debitrice (esemplificativamente quando il fideiussore riveste la qualità di socio della società debitrice e/o di amministratore della stessa etc.). (Dario Finardi) (riproduzione riservata)

Il fideiussore per avvalersi della tutela di cui all’art. 1956 c.c., deve essere meritevole della stessa essendo pertanto gravato di un duplice onus probandi: sia del requisito oggettivo della concessione da parte della creditrice, di nuovo credito al debitore, sia del requisito soggettivo della consapevolezza della creditrice del significativo peggioramento della condizione patrimoniale del debitore. Non può considerarsi raggiunta dal fideiussore la prova del requisito soggettivo, quando i dati dallo stesso forniti sono equivoci, ovvero permettono solo di capire che la creditrice conosceva la tensione finanziaria della debitrice. Di tal ché nell’ambito di un rapporto pluriennale di conto corrente e apertura di credito, la prosecuzione dello stesso da parte della Banca, continuando a mantenere a favore del correntista la somma convenuta, non è contrario a buona fede (essendo per altro un obbligo contrattuale) e parimenti la conoscenza della Banca di alcuni insoluti del debitore non è elemento sufficiente per revocare il rapporto. La concessione di nuovo credito da parte del creditore ai sensi dell’art. 1956 c.c. assume rilevanza rispetto alla liberazione del fideiussore, soltanto nei casi in cui si traduca in una violazione del dovere di solidarietà contrattuale gravante sul creditore, nella cui osservanza trova realizzazione l’obbligo del creditore di comportarsi secondo il canone della buona fede nell’esecuzione del contratto di garanzia. (Dario Finardi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Dario Finardi



Il testo integrale


 


Testo Integrale