Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7890 - pubb. 08/10/2012

Mutuo fondiario e nullità del contratto per superamento del limite finanziabile; criteri di stima dei beni dati in garanzia

Tribunale Venezia, 26 Luglio 2012. Est. Fidanzia.


Mutuo fondiario - Individuazione del limite di finanze abilità - Criteri - Rilevanza delle circostanze che potrebbero in futuro modificare il valore dell'immobile.

Mutuo fondiario - Concessione - Natura imperativa della normativa - Natura pubblica degli interessi tutelati.

Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità - Violazione della normativa di cui all'articolo 38, comma 2, del TUB ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 - Nullità.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria del giudizio - Immutabilità della domanda.



La stima di un immobile redatta per individuare il limite di finanziabilità di un mutuo fondiario deve attenersi alle norme di cui all'articolo 38, comma 2, del TUB ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 ed esprimere un prudente apprezzamento sulla futura negoziabilità dell'immobile, tenendo anche conto di tutte le circostanze che potrebbero modificarne il valore nel momento in cui debitore divenisse inadempiente e subisse l'esecuzione (nel caso di specie, è stata ritenuta corretta la stima effettuata sulla base dei parametri delle maggiori banche dati di società operanti sul territorio nazionale che si occupano di quotazioni immobiliari ed è stata censurata la stima della banca perché non aveva tenuto conto dei pregressi finanziamenti). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le norme che disciplinano la concessione del credito fondiario hanno natura imperativa perché poste a presidio non solo degli interessi del sistema bancario, ma anche del regolare andamento dell'economia e, quindi, di interessi di natura pubblica. È, infatti, evidente che l'erogazione da parte degli istituti di credito di finanziamenti sproporzionati rispetto al valore dei beni dati in garanzia ed il conseguente mancato recupero del credito arrecano pregiudizio non solo agli istituti eroganti ma a tutto il sistema bancario ed all'economia in generale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di mutuo fondiario, la violazione della normativa di carattere secondario di cui all'articolo 38, comma 2, del TUB ed alla delibera CICR del 22 aprile 1995 costituisce violazione di norme primarie, poiché è la stessa legge a demandare l'integrazione del precetto legislativo a dette norme secondarie. Ne consegue che il mancato rispetto del limite di finanziabilità dettato dalla normativa sul credito fondiario dà luogo alla nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 c.c., dovendosi ritenere che la determinazione dell'importo massimo finanziabile attenga alla struttura del contratto stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è quindi caratterizzato dal principio di immutabilità della domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.


Il testo integrale


 


Testo Integrale