Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7121 - pubb. 23/04/2012

Nei contratti stipulati prima della legge n. 108/1996: abuso del diritto e buona fede oggettiva impongono l'adeguamento del tasso

ABF Roma, 29 Febbraio 2012, n. 620. Est. Porta.


Oneri economici – Usura – Usura sopravvenuta in corso di rapporto – Applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. – Esclusione – Riduzione al tasso soglia vigente pro tempore – Applicazione.



Nel caso un contratto preveda un tasso di interesse non usurario al momento della stipula – perché precedente all’entrata in vigore della legge n. 108/1996 o perché conforme al tasso soglia vigente in quel momento – ma divenuto tale nel corso del rapporto, non trova applicazione la norma dell’art. 1815, comma 2, c.c., in ragione dell’espressa disposizione dell’art. 1 d.l. n. 394/2000, come convertito con legge n. 24/2001. Tuttavia, l’effettiva applicazione di tassi superiori al tasso di usura è in contrasto con l’art. 2 legge n. 108/1996, norma imperativa ispirata al generale principio di non abuso del diritto, e pure è in contrasto con il canone della buona fede oggettiva. Di conseguenza, si impone allora una rideterminazione degli interessi entro i limiti della soglia di usura, nel senso che ogni pretesa ulteriore risulta indebita. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta


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