Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6647 - pubb. 26/10/2011

Polizze index linked, doveri informativi precontrattuali, disposizioni a tutela del consumatore e clausole abusive

Tribunale Napoli, 13 Giugno 2011. Est. Quaranta.


Polizze index linked - Collegamento titolo obbligazionario - Obblighi informativi in epoca precedente la sottoscrizione del contratto - Tempo necessario al cliente per una rappresentazione veritiera e corretta per effettuare una scelta consapevole - Necessità.

Polizze index linked - Doveri informativi dell'intermediario - Necessità di garantire una certa informate consapevole - Tempo necessario alla rappresentazione veritiera - Eliminazione delle asimmetrie informative.

Disciplina di tutela del consumatore - Tipi contrattuali - Contratto singolarmente predisposto - Applicazione.

Disposizioni di tutela del consumatore - Clausola abusiva - Significativo squilibrio di diritti e obblighi - Pattuizione che rimette all'intermediario la scelta di subordinare il pagamento del minimo garantito all'andamento del valore del titolo strutturato di riferimento.



Con riferimento ad una polizza index linked ove le prestazioni dell'emittente siano legate all'andamento di un titolo obbligazionario, il rispetto del canone della buona fede nello svolgimento delle trattative (art. 1337 c.c.) e delle prescrizioni normative in materia (D.Lgs. n. 174/1995) impongono che l'informativa in ordine alla maggiore complessità e diversificazione dei diversi profili di rischio (circolare Isvap 451/D del 24 luglio 2001) debba anzitutto essere fornita in epoca precedente alla sottoscrizione del contratto, in modo tale da lasciare al cliente uno spazio di tempo sufficiente per formarsi una rappresentazione veritiera e corretta quanto meno degli elementi essenziali concernenti la specifica operazione, così da colmare le asimmetrie informative eventualmente esistenti e poter effettuare una scelta di negoziazione consapevole. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La banca che assume la veste di distributrice di polizze "index linked " deve garantire al cliente un livello di informazione identico a quello cui è tenuto un soggetto appartenente ad una rete di distribuzione tradizionale. Pertanto non può dirsi assolto tale obbligo se risulta che contestualmente alla sottoscrizione della proposta contrattuale il cliente dichiara, su di un modulo prestampato, "di aver ricevuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo, di averne preso atto e di accettarle integralmente"; per garantire una scelta realmente informata e consapevole da parte del cliente di un contratto complesso questi non deve ricevere solo un'informativa dettagliata ma deve anche poter disporre del tempo sufficiente per "formarsi una rappresentazione veritiera, quanto meno, degli elementi essenziali concernenti la specifica operazione che va a concludere", colmando così le eventuali asimmetrie informative che possono sussistere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disciplina di tutela del consumatore prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, e trova applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, sia di contratto singolarmente predisposto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non può che riconoscersi la natura abusiva alla clausola che prevede in danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, laddove rimette alla scelta dell'intermediario di subordinare il pagamento del minimo garantito all’andamento del valore del titolo strutturato di riferimento (fattispecie in tema di polizze index linked). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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