Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2856 - pubb. 31/01/2011

Informazione e dovere di verifica della comprensione delle caratteristiche essenziali dell'operazione

Tribunale Bari, 09 Novembre 2010. Est. Lenoci.


Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell'intermediario – Valutazione del loro completo assolvimento – Conoscenza effettiva da parte dell'investitore – Dovere di verifica della comprensione delle caratteristiche generali dell'operazione.



Gli obblighi informativi dell'intermediario finanziario nei confronti del cliente possono ritenersi concretamente adempiuti soltanto quando l'investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell'operazione, atteso che la conoscenza che l'informazione tende a realizzare deve essere una conoscenza effettiva e che l'intermediario o il promotore devono verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta non solo con riguardo a relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Doveri informativi dell'intermediario, natura e contenuto


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