Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25866 - pubb. 11/09/2021

Contratto di conto corrente bancario e oneri probatori

Tribunale Roma, 29 Luglio 2021. Est. Martucci.


Decreto ingiuntivo – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere della prova del credito – Carenza di prova documentale – Accoglimento dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo



La banca che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento. Dall’inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (Cass. Civ. n. 23313 del 27/09/2018,tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102).

Ai fini dell’accertamento della pretesa creditoria, deve aversi riguardo all’intero materiale probatorio offerto dalla parte  anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.

La banca non può sottrarsi all’assolvimento degli oneri probatori a proprio carico invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili per un periodo di tempo superiore a dieci anni, in quanto non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello della prova del credito (Cass.civ. n.23974 del 25/11/2010). (Massimo Campanella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Massimo Campanella



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