Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23423 - pubb. 26/03/2020

La sentenza di accertamento del credito del correntista non rappresenta di per sè titolo per l’esecuzione forzata

Tribunale Torino, 04 Febbraio 2020. Est. Cecilia Marino.


Sentenza di accertamento – Credito del correntista – Titolo giudiziale – Applicabilità



La sentenza che accerta il credito del correntista nei confronti della banca ha contenuto di mero accertamento e non contiene alcuna statuizione di condanna, neppure implicita, non rappresentando così direttamente titolo per l’esecuzione forzata.

Il correntista, in tal caso, ha pertanto diritto di ottenere un titolo giudiziale di condanna al pagamento dell’indebito e può essere concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. (Luciano Matteo Quattrocchio) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Dott. Luciano Matteo Quattrocchio


Tribunale di Torino

Decreto ingiuntivo telematico

Provvisoriamente esecutivo

Il G.I.,

visto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da

A. srl, con in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante xxx, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, ….

nei confronti di

Banca B. s.p.a.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

a) -Il contenuto del ricorso per decreto

Il ricorrente afferma:

- che, con sentenza n. 1440/2018 emessa il 29/10/2018 e depositata in cancelleria in data 30/10/2018 nell’ambito del giudizio R.G. n. 1802/2007, notificata in data 12/04/2019 e passata in giudicato (doc. 1), il Tribunale di Perugia, «accertata la nullità delle clausole contrattuali in punto di determinazione degli interessi “uso piazza” e di applicazione di interessi anatocistici e spese su base trimestrale, accerta[va] che alla data del 15.12.2005 il credito del correntista era pari ad € 100.479,84»;

- che la predetta sentenza veniva emessa nell’ambito di un giudizio nel quale la ricorrente aveva chiesto la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1223/00 intrattenuto con l’allora Banca xxx  S.p.A.(oggi B.  S.p.A.; doc. 2), in relazione ad una molteplicità di addebiti poi risultati illegittimi, come accertato dalla pronuncia in questione;

- che detta sentenza, come peraltro era risultato anche sulla scorta delle non contestate produzioni documentali della banca convenuta (doc. 3), accertava come il conto corrente oggetto del giudizio fosse stato chiuso alla data del 31/12/2012 (cfr. doc. 1, pag. 4, punto 3);

- che la ricorrente ha chiesto che, in virtù della sentenza del Tribunale di Perugia emessa inter partes, le venisse messa a disposizione la somma di € 100.479,84 oltre accessori (doc. 5);

- che l’invito testé ricordato non ha sortito effetto, non avendo la sua destinataria nemmeno risposto;

- che, all’evidenza, è buon diritto della ricorrente ottenere ingiunzione di pagamento in suo favore della predetta somma, maggiorata degli accessori di legge;

- che, in disparte l’argomentazione letterale, laddove la sentenza prodotta a corredo del ricorso monitorio non contiene alcuna condanna al pagamento della somma domandata in questa sede, bensì un mero accertamento di saldo attivo di un conto corrente, ciò che maggiormente rileva è la circostanza che una pronuncia di mero accertamento possa essere utilizzata come titolo per procedere a esecuzione forzata solo ove abbia un contenuto idoneo a permettere tale attività;  

- che tale idoneità non può essere riconosciuta alle sentenze di mero accertamento come quella emessa inter partes;

- che, infatti pur essendo vero che talune sentenze di accertamento e/o costitutive possano essere “miste”, vale a dire essere ad un tempo di condanna, ma che in questo caso occorre avere riguardo al principio della domanda e alla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

- che, quindi, tornando al caso di specie e facendo applicazione di detto principio, dalle declaratorie di nullità, segnatamente quella delle clausole “uso piazza” e dei conseguenti addebiti operati dalla banca nel corso del rapporto di conto corrente come sancite dalla ricordata sentenza del Tribunale di Perugia, laddove la domanda di condanna alla restituzione delle somme indebitamente incamerate da quest’ultima fosse stata accolta, sarebbe scaturita una decisione che avrebbe certamente legittimato il ricorso all’azione esecutiva;

- che, tuttavia, siccome la sentenza in questione non ha accolto la domanda di condanna, anzi l’ha dichiarata inammissibile in considerazione del fatto che alla data di proposizione della domanda (rectius delle domande) il conto corrente del quale era titolare la ricorrente non fosse ancora chiuso (giurisprudenza ormai costante e pacifica), ciò conferma come sulla stessa non vi sia stata alcuna pronuncia e che giammai la relativa decisione potrebbe essere posta a fondamento di un’azione esecutiva;

- che, ad ogni buon conto, onde fugare ogni dubbio in ordine al fatto che la domanda relativa all’indebito sia stata dichiarata inammissibile e che, conseguentemente,la ricorrente sia ineccepibilmente legittimata a chiedere ed ottenere l’ingiunzione oggetto del presente ricorso, si producono l’atto di citazione e le successive memorie ex art. 183 c.p.c. di parte attrice del procedimento R.G. n. 1802/2007, già pendente dinanzi al Tribunale di Perugia (doc. 6).

- che non si versa in tema di condanna implicita, come ad esempio è stato affermato nel caso in cui la sentenza mediante la quale era stata ottenuta la revoca dell’assegnazione della casa familiare è stata ritenuta titolo esecutivo onde ottenerne il rilascio, ancorché non contenesse un’esplicita condanna in tal senso;

- che nel caso testé ricordato, infatti, «il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situazioni, anche quando l’ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all’opposizione, esperita dalla coniuge già assegnataria della casa familiare,al precetto notificatole dall’altro coniuge per il rilascio dell’immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell’attribuzione)» (Cass. civ., sez. III, 31/01/2012, n. 1367);

- che, sempre avendosi riguardo al caso suddetto, si tratta di situazioni connaturate con il bene concreto oggetto di attribuzione (la casa coniugale), di guisa che si è affermato anche quanto segue: «per la natura del diritto in argomento - che si sostanzia solo nel godimento esclusivo senza l’altro coniuge, con la conseguenza che non esiste senza rilascio del non titolare (nel caso dell’attribuzione) e comporta un contestuale obbligo di rilascio quando viene meno il suo unico contenuto (nel caso di revoca) - non si pone il problema della scissione temporale tra effetti costitutivi ed effetti consequenziali perché il provvedimento/sentenza, di assegnazione e di revoca, contiene in se stesso una condanna al rilascio» (Cass. civ., sez. III, 31/01/2012, n. 1367, in motiv.);

- che d’altronde, siccome è l’art. 189 disp. att. c.p.c. ad attribuire efficacia esecutiva al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non è chi non veda come quello successivo di revoca non possa non avere del pari efficacia esecutiva, ancorché implicita, ma pur sempre derivante da un contrario effetto previsto dalla legge;

- che, conseguentemente, è ben diverso il caso del correntista che in precedenza non abbia ottenuto alcun bene in concreto e che abbia ottenuto invece una pronuncia di mero accertamento, come tale ineseguibile;

- che, per completezza,è appena il caso di evidenziare come alcune pronunce di accertamento possano essere idonee in ordine alla legittimazione dell’azione esecutiva: si pensi ad una negatoria servitutis, il cui accoglimento determina una situazione nella quale il proprietario del fondo servente (così supposto) prima del giudizio, possa ben attivarsi ad excludendum mediante azione esecutiva basata sulla sentenza di accertamento; si pensi anche alle pronunce di accertamento costitutivo che riconoscano un diritto reale di uso;

- che evidentemente, anche in questi casi, la sentenza che accerti la titolarità del diritto reale, come nell’ipotesi del diritto di abitazione del quale si è già detto, non abbisogna di ulteriori pronunce affinché si ottenga quella modificazione della realtà già sancita nella sentenza di accertamento costitutivo (App. Bari, 01/07/2013, n. 749);

- che in definitiva il comportamento che astrattamente si potrebbe esigere sulla scorta della sentenza del Tribunale di Perugia n. 1440/2018, rientra nella sfera di disponibilità materiale esclusiva del soggetto passivo/banca e dunque dovrebbe corrispondere alla tutela che potrebbe offrire una sentenza di condanna, ma che, tuttavia, la sentenza in questione non è una sentenza di condanna, o meglio, come già osservato e come già superiormente osservato in relazione all’accertamento del saldo a favore della società ricorrente, non contiene alcuna statuizione che possa essere suscettibile di adempimento coattivo;

- che, per conseguenza, non è altresì revocabile in dubbio come, avendosi riguardo alle obbligazioni in genere e più specificatamente quando l’ottenimento del petitum, id est del bene della vita reale, non sia possibile se non per il tramite dello specifico comando del giudice, non si ponga nemmeno un problema di duplicazione dei titoli esecutivi: ciò per il semplice motivo, vale la pena sottolinearlo ancora, che la sentenza del Tribunale di Perugia più volte ricordata non contiene alcun comando eseguibile nei confronti della banca convenuta in quel processo;

- che, ai sensi dell’art. 642, comma 1, c.p.c., sussistono i requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione;

- che invero si è affermato in modo pressoché univoco, ancorché si tratti di giurisprudenza risalente (e ciò perché la cosa non è stata più oggetto di contestazione) come l’elencazione dei titoli richiamati dalla norma suddetta non sia tassativa e che, conseguentemente, come nel caso di specie, la concessione dell’esecuzione provvisoria, avendosi riguardo a mezzo probatorio (sentenza di accertamento) che ha un eguale grado di certezza riguardo all’esistenza, liquidità ed esigibilità del credito rispetto ai titoli in questione, risulti essere cogente poiché avente le stesse caratteristiche di quelli contemplati dalla legge (Cass. civ., 05/02/1957, n. 431, in Rep. Foro it., 1961,voce «Ingiunzione», nn. 79 e 82; Cass. civ., 20/07/1965, n. 1647, in Foro it., 1966, I, c. 325 ss.; Cass. civ., sez. I, 10/03/1980, n. 1579, in Giur. it., 1981, I, c. 1882 ss., con nota di Mafficini; Trib. Piacenza, 3 ottobre 1994, in Foro it., 1995, I, c. 675 ss.);

- che, tra l’altro, si è affermato anche che la pronuncia di rigetto dell’opposizione avverso un’ingiunzione ottenuta sulla scorta di sentenza che non contenga nel suo dispositivo una pronuncia di condanna, «non può essere censurata, in sede di legittimità, per la mancanza di atto scritto idoneo a giustificare il provvedimento monitorio, giacché, non impugnato l’accertamento negativo dell’efficacia esecutiva della predetta sentenza (in base al contenuto letterale del dispositivo), la sentenza medesima, nella sua motivazione, costituisce quel documento di fede privilegiata, in ordine alla sussistenza del preteso credito, che consente l’ingiunzione provvisoriamente esecutiva, a norma dell’art. 642 c.p.c. (Cass.civ., sez. I, 10/03/1980, n. 1579, cit.);

- che, per di più, la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. può e deve essere concessa anche quando il creditore abbia fornito soltanto prove documentali qualificate, quali nota la sentenza del Tribunale di Perugia, che rendono certa e non revocabile in dubbio la titolarità del diritto soggettivo;

- che, in ogni caso, in considerazione dell’ingiustificato silenzio serbato da controparte dopo la richiesta stragiudiziale di adempimento (cfr. doc. 4) e del lungo lasso di tempo trascorso rispetto all’accertamento del credito, nonché in relazione al suo ammontare, ai sensi dell’art. 642, comma 2, c.p.c., sussiste il grave pregiudizio nel ritardo che giustifica la concessione dell’esecuzione provvisoria;

- che, peraltro, nel caso specifico il pregiudizio nel ritardo trova una sua chiave di lettura privilegiata in relazione al principio della naturale fecondità del danaro, sì che procrastinare ancora la possibilità di ottenere quanto già accertato, poiché priverebbe ancora la ricorrente di tale possibilità, all’evidenza integrerebbe il pregiudizio in questione;

- che, peraltro, la sentenza prodotta, anche perché passata in giudicato, può ben essere equiparata a documentazione sottoscritta dal debitore e che, conseguentemente, anche sotto questo distinto profilo, sempre ai sensi dell’art. 642, comma 2, c.p.c., sussistono i requisiti per la concessione dell’esecuzione provvisoria.

In data 13.1.2020, il ricorrente, aderendo all’invito di cui al provvedimento del 09/01/2020, con il quale il giudice ha avanzato la richiesta di conoscere se il conto corrente per cui è causa sia stato movimentato nel periodo intercorrente tra la data del 15/12/2005 e quella di chiusura del conto, evidenziava quanto segue.

Afferma A. S.r.l. che il suddetto conto corrente, come si evince sulla scorta degli estratti conto emessi dalla banca a far data da quello relativo al terzo trimestre 2005 fino a tutto il 2011 (docc. da 7 a 13), non è stato movimentato. O meglio, esaminando gli estratti conto in questione, l’istituto di credito convenuto ha continuato ad addebitare interessi, passivi, spese e commissioni, evidentemente ritenendo che la domanda di accertamento dell’indebito formulata nell’ambito della causa R.G. n. 1802/2007 già pendente dinanzi al Tribunale di Perugia non potesse trovare accoglimento. Tra l’altro, ancora una volta sulla scorta di quanto emerge esaminando i suddetti estratti conto, A. S.r.l., ancorché in attesa dell’esito del suddetto giudizio, ma al solo fine di contenere l’esposizione, ha addirittura provveduto ad effettuare versamenti sul conto corrente suddetto.

La situazione è del tutto analoga esaminando l’ultimo estratto conto emesso dalla banca in epoca coeva alla chiusura del conto corrente (doc. 14), che in virtù degli illegittimi addebiti operati dalla banca, reca un saldo negativo del ridetto conto corrente addirittura lievitato ad € 70.433,04.

Cosicché Banca B. spa ha proceduto alla chiusura del conto corrente in data 07/03/2012 (cfr. doc. 14); data in corrispondenza della quale, come peraltro dichiarato proprio dalla prima nell’ambito del giudizio R.G. n. 1802/2007 di cui sopra (pag. 3 doc. 15), il medesimo conto corrente portava «un saldo attivo per la Banca di € 70 mila circa» proprio sulla scorta dell’ultimo suo estratto conto.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e dei documenti oggi prodotti, dunque, il saldo accertato dalla sentenza prodotta a corredo del ricorso monitorio non è stato messo a disposizione di A. S.r.l., mentre l’istituto di credito nei confronti del quale si chiede l’ingiunzione non ha corrisposto alcunché alla prima, anzi addebitando ulteriori somme che tuttavia non erano e non sono dovute proprio in virtù del fatto che il conto corrente più volte ricordato, alla data del 15/12/2005, come accertato, avrebbe dovuto avere un saldo positivo a favore del correntista pari alla somma richiesta con il ricorso introduttivo del presente procedimento.

 

-b) Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Com’è noto, la sentenza delle sezioni unite n. 24418/2010 ha sancito che l’azione di ripetizione di indebito è inammissibile finché il conto corrente è aperto, ma ha altresì stabilito il diritto del correntista di ottenere una sentenza di accertamento del contenuto del rapporto di dare-avere tra le parti, che stabilisca l’entità del debito o del credito del correntista verso la banca.

La giurisprudenza (ad es. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21646 del 05/09/2018 Rv. Italgiureweb n. 650473 - 01) ha chiarito che esiste interesse ad agire del correntista per ottenere detto accertamento per una pluralità di ragioni, tra cui quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito).

E’ evidente che la stessa motivazione vale per l’interesse del correntista all’accertamento del proprio credito al fine, una volta chiuso il rapporto, di ottenere la restituzione dell’importo pagato a titolo di indebito quale stabilito dalla sentenza di accertamento.

La sentenza di accertamento così ottenuta, che non contiene alcuna statuizione di condanna, neppure implicita, non è titolo per l’esecuzione forzata, per le ragioni indicate dal ricorrente, che si ritiene di condividere integralmente.

Il correntista, una volta rimossa la condizioni di inammissibilità dell’azione costituita dall’essere in vita il conto corrente, ha dunque diritto ad ottenere un titolo giudiziale di condanna al pagamento dell’indebito.

Il ricorrente ha fornito la prova scritta del proprio credito richiesta dalla normativa sul decreto ingiuntivo costituita da un titolo giudiziale passato in giudicato che accerta il quantum dovuto dalla banca.

Il correntista ha chiarito mediante la produzione documentale sopra indicata che l’importo indicato in sentenza di euro 100.479,84 è rimasto tale in quanto nel periodo intercorrente tra la data in cui è stato ancorato l’accertamento giudiziale (ossia del 15.12.2005) e la data di chiusura del conto (ossia il 31.12.2012) lo stesso non è stato movimentato e la banca ha addebitato illecitamente ulteriori somme che tuttavia non erano e non sono dovute proprio in virtù del fatto che detto conto corrente, alla data del 15/12/2005, come accertato, avrebbe dovuto avere un saldo positivo a favore del correntista pari alla somma richiesta con il ricorso introduttivo del presente procedimento.

Vi sono i presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Il primo comma dell’art. 642 c.p.c. prevede che “ Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto..”, prevedendo quindi che in tali casi il giudice è tenuto a concedere detto provvedimento.

Ora la giurisprudenza di Cassazione afferma in modo unanime (trattasi di giurisprudenza risalente, il che significa che il principio costituisce punto fermo) che l’elencazione dei titoli richiamati dalla norma suddetta non è tassativa e che essa deve applicarsi a tutti quei titoli che abbiano uguale grado di certezza riguardo all’esistenza, liquidità ed esigibilità del credito rispetto; è evidente come una sentenza, dalla quale si possa desumere in via immediata e diretta, come nel caso in oggetto, l’esistenza del credito, ha un grado di certezza anche superiore a quelli elencati dalla norma (Cass n. 1579/1980 Rv. Italgiureweb n. 404146-01).

Il decreto deve quindi essere dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 comma 1 c.p.c..


P.Q.M.

INGIUNGE A

BANCA B. SPA

di pagare immediatamente a A. SRL (C.F. *),

per i titoli di cui al ricorso:

1. la somma di € 100479,84;

2. gli interessi come da domanda;

3. le spese di procedura, che liquida in € 2.135,00 per onorari, € 27,00 per marca da bollo ed € 379,50 per contributo unificato, oltre il 15 % per spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile; oltre successive occorrende;

 

CONCEDE

la provvisoria esecutività al decreto;


AVVERTE

il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.

Torino, 4 febbraio 2020

Il Giudice

dott.ssa Cecilia Marino