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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20751 - pubb. 08/11/2018.

Collegamento negoziale, occasionalità e responsabilità contrattuale ed extra contrattuale


Appello di Napoli, 13 Settembre 2018. Est. Regina Marina Elefante.

Intermediazione finanziaria - Operazioni sul mercato del Forex - Collegamento negoziale - Obblighi della Banca depositaria - Responsabilità contrattuale - Violazione regole generali sul mandato - Assenza concorso di colpa cliente


Anche in assenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente ed il contratto di intermediazione in cambi forex, sussiste la responsabilità contrattuale della banca depositaria laddove ometta la verifica degli ordini di pagamento pervenuti dalla società di intermediazione in cambi.

Tale responsabilità professionale, di natura contrattuale qualificata, permane nei confronti dei soggetti a tutela del loro affidamento ed in attuazione dei doveri di protezione facenti capo al banchiere.

Sussiste, altresì, la violazione delle regole generali sul mandato in violazione dei vincoli, mentre non sussiste il concorso di colpa del cliente laddove non viene riportata la motivazione della disposizione eseguita dal conto vincolato dallo stesso intrattenuto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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